Scudo, quanto si paga il ritardo

Eccoci giunti alla nostra decima e ultima puntata della rubrica quotidiana incentrata sullo scudo fiscale e la circolare 49/E dell’Agenzia delle Entrate.
Il punto 10 è focalizzato (dulcis in fundo) sulla sanzioni previste in caso di omessa dichiarazione e dichiarazione integrativa.
La domanda rivolta alle autorità, come in molti altri casi già affrontati, fa riferimento ad esempi temporali, motivo per cui, la riportiamo qui di seguito senza modifiche:
“Nel caso in cui entro 90 giorni dal 30 settembre 2009 viene presentata la dichiarazione relativa ai redditi del 2008 che non è stata presentata nei termini ovvero nel caso in cui venga integrata la dichiarazione presentata inserendo il modulo RW che originariamente non era stato compilato, quali sanzioni sono dovute?”.

Ecco la replica dell’Agenzia:
“In caso di presentazione, con ritardo non superiore a 90 giorni, della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2008, nella quale andava compilato anche il modulo RW, qualora non siano dovute imposte, la sanzione da versare in sede di ravvedimento è pari a 21 euro (euro 258 ridotto ad un dodicesimo).
Se, invece, dalla dichiarazione risulta un’imposta dovuta, la tardiva presentazione della medesima è regolarizzabile con il pagamento di una sanzione pari ad un dodicesimo del 120 per cento dell’imposta dovuta (con un minimo di 21 euro).
Rimane fermo l’obbligo di pagare, nello stesso termine di novanta giorni, l’imposta non versata, unitamente ai relativi interessi legali calcolati giorno per giorno.
In entrambi i casi, è altresì dovuta in misura ridotta la sanzione specificamente prevista per l’omissione relativa alla mancata presentazione del modulo RW, pari al 10 per cento degli importi non dichiarati. Nel caso in cui nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2008 non sia stato compilato il modulo RW, la violazione può essere sanata entro il termine del ravvedimento operoso, con il versamento, in misura ridotta, della sanzione specifica del 10 per cento degli importi non indicati. Qualora sia stata omessa anche la dichiarazione dei redditi derivanti dalle attività estere, sono dovute la maggiore imposta non versata, i relativi interessi, nonché la sanzione in misura ridotta per infedele dichiarazione. Con riferimento ai lavoratori all’estero, per le disponibilità detenute all’estero mediante l’accredito di stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività di lavoro dipendente ivi prestato, sono stati forniti specifici chiarimenti con la circolare n.
48/E del 17 novembre 2009”.

Scommetto che molti dei lettori all’inizio della visione della risposta avranno pensato :”Bene, solo 21 euro!”. In realtà la sanzione per l’omissione relativa alla mancata dichiarazione dà diritto allo Stato di percepire il 10% degli importi non dichiarati nel modulo RW. Stesse condizioni in caso di mancata compilazione del modulo all’interno della dichiarazione dei redditi relativa al 2008.
In ogni caso mancano pochi giorni al limite ultimo per presentare la dichiarazione e, nonostante vi siano buone probabilità che una proroga sia concessa, è consigliabile non rischiare.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!