Banche, nel “decreto Covid-19” agevolazioni per le cessioni di Npl

L’articolo 44-bis del decreto del governo per sostenere le imprese travolte dalle conseguenze del coronavirus consente alle società che cedono a titolo oneroso crediti nei confronti di debitori inadempienti di trasformare in credito d’imposta le relative perdite fiscali eccedenti non assorbite dal reddito imponibile.

La norma può essere attivata per cessioni di crediti nominali fino a 2 miliardi di euro, mentre il credito di imposta non può superare il 20% dellammontare ceduto. Il provvedimento è applicabile fino al 31 dicembre e – sottolineano gli analisti di Equita – crea un forte incentivo per le banche alla cessione di Npl, in quanto di fatto sterilizza, dal punto di vista del capitale, il costo della perdita (fino al limite del 20% del nominale) dato che quest’ultima viene convertita in credito di imposta che, tramite pagamento di un fee, dovrebbe essere computabile nel Cet1.

Quanto stabilito nel decreto, aggiungono gli analisti, “è più favorevole per le banche di medie dimensioni, visto il tetto all’ammontare massimo (2 miliardi di nominale) dei portafogli che possono essere ceduti, ma rappresenta comunque un elemento a supporto del settore di cui ci attendiamo che le banche approfittino senza indugio”.

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