Decreto liquidità, ecco le misure previste per la prima casa

A cura di Idealista

Con la circolare n. 9/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul decreto liquidità (dl n. 23 dell’8 aprile 2020). Tra i temi trattati, come sottolinea Idealista.it, anche le misure relative alla prima casa. Al proposito, la circolare dell’Agenzia delle Entrate specifica che “la norma, con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio prima casa, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza epidemiologica da Covid-19, dispone la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio prima casa e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. I predetti termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.

In particolare, i termini oggetto di sospensione sono i seguenti:
il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici prima casa nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici prima casa.
E’ inoltre sospeso il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato”.

Tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 sono quindi sospesi i termini per gli adempimenti previsti per il mantenimento delle agevolzioni prima casa e per il riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. Termini che inizieranno o riprenderanno dal 1° gennaio 2021.

I termini sospesi

  • Il termine di 18 mesi previsto per il trasferimento della residenza;
  • il termine di un anno per acquistare una casa da adibire ad abitazione principale nel caso si sia proceduto al trasferimento dell’abitazione acquistata con i benefici prima casa nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto;
  • il termine di un anno per vendere la casa nel caso se ne sia acquistata un’altra usufruendo delle agevolazioni;
  • il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

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