Il Decreto Rilancio introduce i “Pir alternativi”: le novità

Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19) ha integrato l’art. 13-bis del decreto legge 124/2019 (convertito, con modificazioni, dalla legge 157/2019), introducendo i cosiddetti “Pir alternativi”.

Si tratta di una misura di carattere strutturale volta a incentivare gli investimenti, sia in capitale di rischio sia in capitale di debito, nell’economia reale e, in particolare, nel mondo delle società non quotate, potenziando la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (Pir) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese.

Viene superato il principio dell’unicità del Pir. Fermo restando che ogni Pir non potrà avere più di un titolare, una persona fisica potrà sottoscrivere un Pir ordinario e un Pir avente i seguenti vincoli di investimento: per almeno i due terzi dell’anno solare di durata del piano, il 70% del valore complessivo del Pir deve essere investito, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari – anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione – emessi o stipulati con imprese italiane, Ue o See (ma con stabile organizzazione in Italia), diverse da quelle inserite negli indici Ftse Mib e Ftse Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese.

Tra gli investimenti qualificati, quindi, oltre agli strumenti finanziari, sono incluse anche fonti di finanziamento, alternative al canale bancario, quali concessione di prestiti e acquisizione dei crediti delle imprese.

Il limite all’entità degli investimenti è superiore a quella del Pir tradizionale (30 mila euro annui e 150 mila euro complessivi): chi investirà nei nuovi Pir potrà contare su un investimento massimo detassabile pari a 150mila euro annui fino a un valore complessivo di 1,5 milioni di euro. Si tratta di investimenti con soglie rafforzate che si adattano a una clientela più evoluta. Il vincolo di concentrazione degli investimenti è pari al 20% (rispetto al 10% dei Pir tradizionali).

La norma consente la costituzione del nuovo Pir attraverso un’ampia categoria di intermediari. Gli investimenti qualificati di tale nuova tipologia di Pir, infatti, possono essere effettuati, oltre che tramite Oicr aperti e contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, anche tramite Fia, quali, a mero titolo semplificativo: Eltif, fondi di private equity, fondi di private debt e fondi di credito. In considerazione di tale circostanza, l’agevolazione prevista in favore degli Eltif dall’art. 36-bis del decreto legge n. 34 del 2019 è abrogata.

“Ottima l’introduzione dei Pir alternativi che hanno l’obiettivo di sostenere il rilancio degli investimenti sul mercato dei capitali in questa fase difficile ampliando l’orizzonte di investimento e creando i presupposti per la nascita di nuove asset class verticali”, commenta Anna Lambiase, Amministratore Delegato di IR Top Consulting. “Ci auguriamo che possa portare importanti vantaggi per favorire le Pmi e l’economia reale per una rinascita delle aziende post Covid-19. Il mercato Aim Italia è infatti quello che più rappresenta le Pmi e che in misura maggiore necessiterà nei prossimi mesi di una spinta per crescere. Considerando che i Pir hanno investito per il 25% del flottante Aim, stimabile in circa 400 milioni di euro, pensiamo che i Pir alternativi possano favorire ulteriormente la liquidità del mercato sia sul secondario che sul primario per il ritorno a condizioni di mercato normali”.

Il testo del Decreto

Art. 136 Incentivi per gli investimenti nell’economia reale
1. All’articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
«2-bis. Per i piani di risparmio a lungo termine che, per almeno i due terzi dell’anno solare di durata del piano, investano almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese, il vincolo di cui all’articolo 1, comma 103, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è elevato al 20%.
2-ter. Nel caso di investimenti qualificati di cui all’articolo 1, comma 104, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i vincoli di investimento di cui ai commi 2 e 2-bis:
a) devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell’organismo di investimento collettivo del risparmio;
b) cessano di essere applicati quando l’organismo di investimento inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori;
c) sono temporaneamente sospesi quando l’organismo di investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.

2. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 101, ultimo periodo, è sostituito dai seguenti: «Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all’articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a 150.000 euro all’anno e a 1.500.000 euro complessivi. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al presente comma.»;
b) il comma 112 è sostituito dal seguente: «112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, e di un solo piano di risparmio costituito ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 13-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L’intermediario o l’impresa di assicurazioni presso il quale sono costituiti i piani, all’atto dell’incarico acquisisce dal titolare un’autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, o di un altro piano costituito ai sensi del predetto art. 13-bis, comma 2-bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.».

3. L’articolo 36-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 10,7 milioni di euro per l’anno 2020, 55,2 milioni di euro per l’anno 2021, 93,3 milioni di euro per l’anno 2022, 137,8 milioni di euro per l’anno 2023, 188,8 milioni di euro per l’anno 2024, 240,2 milioni di euro per l’anno 2025, 291,7 milioni di euro per l’anno 2026, 343,2 milioni di euro per l’anno 2027, 394,7 milioni di euro per l’anno 2028, 446,2 milioni di euro per l’anno 2029, 450,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030, si provvede ai sensi dell’articolo 265.

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