La Centrale Rischi? Un’arma spuntata

di Pompeo Locatelli

…di un colpo di cannone sparato da lunga distanza. E così, in attesa che il richiamo di Barack Obama ai banchieri perché tornino a fare il loro mestiere  dia frutti anche dalle nostre parti, salutiamo con il giusto entusiasmo due sentenze del tribunale della città campana, che meritano senz’altro di essere definite storiche. La prima decisione, datata 15 giugno 2009, aveva per oggetto un quesito che interessa migliaia di piccolo imprese: una banca è autorizzata a segnalare un cliente alla Centrale Rischi quando è in corso un contenzioso tra le parti? La risposta è NO. Insomma, l’odioso ricatto (o obbedisci e paghi, o ti faccio terra bruciata…) che accompagna spesso i conflitti tra la banca e l’impresa cliente è, in sé e per sé, illegittimo. La seconda sentenza del tribunale di Benevento punisce invece i danni patrimoniali subiti da un cliente per l’omessa cancellazione della segnalazione, nonostante fosse stato raggiunto un concordato tra le parti. Altra pratica, manco a dirlo, assai comune nel malcostume bancario italiano. Ma andiamo con ordine. Nel primo caso, il collegio si è trovato di fronte all’opposizione di una piccola impresa campana agli interessi chiesti dalla banca. L’istituto, infatti, rivendicava una cifra di poco superiore ai 120.000 euro, sulla base della capitalizzazione trimestrale degli interessi (ovvero un classico caso di anatocismo) maturati prima della sentenza della Corte Costituzionale (e del successivo intervento del legislatore) che ha dichiarato illegittima la clausola imposta dalle banche ai clienti. Il riferimento temporale, ha sentenziato il giudice, in questo caso è irrilevante: il contraente debole, cioè l’impresa, “non aveva altra alternativa” che accettare le imposizioni del contraente forte. Ma non è tutto. L’imprenditore in questione ha avuto il coraggio di fare quello che pochi imprenditori (a torto) non hanno il coraggio di fare: aggredire l’istituto ricalcolando, su base annua, gli interessi dovuti che la banca ha sempre calcolato su base trimestrale, invece che annuale (come capita per la remunerazione dei depositi). Il risultato? L’impresa avanzava un saldo attivo di quasi 248.000 euro, accumulati nel corso degli anni. Anche perché è importante rilevare che, in analogia ad una giurisprudenza ormai consolidata, il giudice di Benevento ha rilevato che, qualora il rapporto di credito sia ancora operante, non interviene alcuna prescrizione sui rapporti ultradecennali. Insomma, invece di pagare 123.000 euro alla banca, il nostro imprenditore si è ritrovato in credito di quasi 200.000 euro (alla cifra rivendicata, infatti, vanno sottratti circa 50.000 euro di insoluti). Ma non è finita qui. La banca si era affrettata a segnalare la posizione del cliente alla centrale rischi, pur in pendenza del contenzioso che, tra l’altro si è risolto a favore del cliente. Questa segnalazione anticipata è l’arma in più, odiosa quanto potente, che le banche utilizzano per piegare la resistenza dei più riottosi.
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