Scudo, più severo sul riciclaggio

Il ministero dell’Economia dà una stretta alle norme antiriciclaggio in seno allo scudo quater.
Con la pubblicazione di una circolare sia gli intermediari finanziari che i professionisti sono stati richiamati al rispetto di una serie di condizioni necessarie all’adempimento della normativa contro il riciclo di denaro sporco.

Sono previste sanzioni pecuniarie e coinvolgimento penale per coloro che non segnaleranno operazioni sospette e per chi ometterà di identificare l’identità del cliente scudante nonché quella dell’effettivo titolare.
Il ministero specifica che i beneficiari dell’operazione di scudo avranno il dovere di dichiarare la loro identità e gli intermediari quindi di identificare la persona fisica che sta dietro all’operazione.
In caso di persona giuridica, società commerciale o fiduciaria, l’intermediario dovrà accertarsi dell’identità delle persone fisiche beneficiarie.

Ai clienti è chiesta totale collaborazione che, in caso venga negata, comporterebbe il legittimo rifiuto dell’intermediario di portare a compimento l’operazione.
Il monitoraggio deve essere continuo e il controllo anche successivo all’accettazione dell’emersione, motivo per cui la documentazione deve essere conservata. La registrazione sia del rapporto continuativo col cliente sia delle operazioni pari o superiori a 15 mila euro dovrà essere conservata per almeno 10 anni.
 
Nel caso in cui la dichiarazione rilasciata dal cliente nel modulo di verifica da lui sottoscritto non rispondesse alla verità, è prevista una sanzione penale di detenzione da sei mesi a tre anni e l’ammenda da 5mila a 50 mila euro, oppure un’ammenda che può ammontare sino al 40% dell’importo scudato.
Gli intermediari che si rendono colpevoli dell’omissione saranno imputabili di riciclaggio.

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