Certificati, il modo migliore per non dire addio alle minusvalenze

I certificati sono anche degli strumenti finanziari indispensabili per un’efficiente ottimizzazione fiscale del portafoglio. Pierpaolo Scandurra, amministratore delegato di Certificati e Derivati, illustra di seguito quali sono le regole e le eccezioni da conoscere.

L’aliquota al 26% sulle rendite finanziarie e la diversa natura dei redditi generati dai principali strumenti utilizzati da investitori e consulenti, quali fondi, Etf o obbligazioni, devono indurre a cercare di ottimizzare il più possibile la fiscalità di un portafoglio di investimenti. Questo perché secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, le plusvalenze derivanti da vendita di quote di fondi comuni o Etf, o dall’incasso delle cedole dei bond, sono considerate “redditi di capitale” mentre le minusvalenze derivanti dagli stessi figurano come “redditi diversi”. Una differenza, questa, che impedisce la compensazione tra plus e minusvalenze, se non all’interno di una gestione patrimoniale, e porta ad accumulare queste ultime all’interno dello zainetto fiscale fino alla scadenza naturale dei quattro anni.

Un modo semplice e sempre più utilizzato per non dire addio alle minusvalenze e di conseguenza al credito di imposta (2.600 euro ogni 10mila euro di minusvalenze) è quello di utilizzare i certificati di investimento, strumenti finanziari che generano sempre e solo “redditi diversi”, sia che questi derivino da plusvalenza che minusvalenza.

Pertanto, acquistando un certificato è possibile creare il presupposto per una totale compensazione delle minusvalenze presenti nello zainetto fiscale ancorché i redditi siano derivanti da incasso di coupon. In regime amministrato, la compensazione viene effettuata a monte dall’intermediario presso il quale è in essere lo zainetto fiscale ma va prestata attenzione all’interpretazione che questo adotta sulla tassazione dei coupon. Ma è sull’incasso delle cedole che è bene fare dei distinguo: la maggior parte delle banche opera in un regime di compensazione immediata, ovvero nel momento in cui il coupon viene pagato dall’emittente del certificato, questo va immediatamente a compensare eventuali minusvalenze pregresse e in assenza di queste, viene tassato nella misura del 26%.

Diversamente, per alcuni intermediari i coupon pagati senza che vi sia una scadenza o vendita del certificato sono da considerarsi un reddito “ provvisorio” e pertanto non è nel momento del loro pagamento che devono essere tassati ma solamente quando tale reddito potrà considerarsi definitivo a seguito della chiusura dell’operazione. In tal caso, la banca procede alla rettifica del prezzo fiscale del certificato per tenere traccia di tutti i premi corrisposti dall’emittente.

Attenzione dunque alla differente interpretazione prima di operare su determinati strumenti, qualora l’interesse principale sia quello di compensare le minusvalenze con i coupon.

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