Quando cinque centesimi bastano

Interessante sentenza e divertente caso esaminato dalla corte europea di giustizia (C- 445/09 del 7 luglio 2011). ABN Ambro aveva deciso una vendita stop loss di un pacchetto di azioni detenute in portafoglio. Un intermediario molto scaltro, fin troppo, attraverso i propri metodi di calcolo e piazzando e revocando ordini nel preborsa (di per sé una delle tecniche di manipolazione), ha individuato la soglia al raggiungimento della quale ABN avrebbe liquidato la posizione: euro 77,75. L’azione de qua veleggiava tra gli 80 e gli 81,30 euro. L’intermediario ha piazzato un ordine di acquisto abbastanza corposo a 73 euro, giusto 5 centesimi sopra il prezzo che avrebbe fatto scattare la sospensione delle negoziazioni sul titolo.

Dopo due minuti ha passato un ordine di vendita a 76,50. L’azione in quel momento quotava 80,40 e d è crollata subito a 76,50, facendo scattare lo stop loss di ABN Amro. Questa ulteriore vendita ha fatto crollare il prezzo fino a 73 euro consentendo al furbo intermediario di incamerare 4.350 azioni. Quest’ultima fase a 73 euro non è durata più di un secondo. Il prezzo è immediatamente risalito a 80,15. Quasi incredibile. L’intermediario olandese è stato multato dalla propria autorità di controllo per circa 87.000 euro, ridotti a 20.000 in un primo giudizio, con successivo ricorso in appello. Il giudice di appello si è posto un problema molto semplice. La legge olandese prevede che la manipolazione si abbia quando il prezzo è “mantenuto” a un livello artificiale. Il prezzo che permane artatamente a un determinato livello per meno di un secondo può configurare una fattispecie di manipolazione? Il giudice olandese ha chiesto di esaminare le diverse versioni linguistiche della direttiva per verificare se in tutte o nella maggioranza venisse usata l’espressione “mantenere” o qualcosa di simile.

La corte europea ha condotto la propria analisi con cura e semplicità per giungere alla conclusione che la totalità delle parole usate nelle diverse versioni della direttiva non richiede che il fenomeno della manipolazione abbia una durata minima. Il testo italiano è chiaro “fissare il prezzo” senza alcun riferimento a criteri di permanenza della situazione per un periodo minimo. Inoltre dal punto di vista della interpretazione logica della norma, si aprirebbe un varco molto grande all’illegittimità ove si prevedesse il reato di manipolazione solo con il perdurare della situazione e non quando il tutto fosse esaurito in un unico e velocissimo contesto. Anche dal punto di vista strettamente giuridico non è rilevante per la tutela del mercato che la violazione abbia carattere permanente o solo istantaneo.

Un partecipante al mercato (ABN) ha ricevuto un danno per una manovra scaltra e velocissima di un altro partecipante, che è stato giustamente punito. Il fatto che la manovra sia d u r a t a meno di un secondo non ne inficia la illiceità, può s o l o suscitare negativa ammirazione per una simile intelligenza e capacità operativa, benché volta contro il mercato. Comunque, l’operazione ha avuta una preparazione di parecchio più lunga e soprattutto ha richiesto conoscenza e intelletto in abbondanza. Altro elemento interessante è il fatto che il giudice nazionale non si sia basato sulla legge in vigore nel proprio paese, ma abbia voluto chiedere l’interpretazione della disciplina europea direttamente alla corte europea, quasi fosse un’interpretazione autentica; rilevante è che il giudice europeo non si sia limitato alle versioni inglese e francese, ma le abbia esaminate tutte. In breve il diritto dei mercati degli strumenti finanziari è sempre più europeo e anche i suoi canoni ermeneutici tendono a uscire dagli schemi nazionali e a cercare un’uniformità a livello europeo.

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