Quando la lingua è importante

Occorre anche considerare la lingua con cui viene redatto l’atto di trust; aspetto questo, forse, marginale per molti operatori professionali, non altrettanto necessariamente, però, per tutti quei soggetti che devono essere in grado di capirne bene il funzionamento (in primis, Il disponente) o che a vario titolo siano chiamati a pronunciarsi o a verificare la correttezza del comportamento del trustee (un giudice o un professionista di fiducia). Ecco, quindi, che accanto ai c.d. trusts “esteri” (istituiti all’estero e rigorosamente in lingua inglese, tranne alcune eccezioni) sono nati anche i trusts “interni”; vale a dire, quelli in cui l’unico elemento di estraneità rispetto alla giurisdizione italiana è la legge regolatrice (ad esempio, il modello inglese, ovvero in caso di adozione del modello internazionale, tipicamente Jersey). In altre parole, regole di funzionamento (tipo statuto) demandate alla legge straniera, ma che consentono l’applicazione della legge italiana (ad esempio, da parte dei beneficiari che richiedano al giudice italiano di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese). I principali caratteri distintivi (di natura soggettiva ed oggettiva) del trust interno, ancorchè non esaustivi, possono essere così individuati:

  • redazione del contenuto in lingua italiana;
  • disponente e beneficiari residenti in Italia;
  • amministrazione del patrimonio affidato a un trustee residente in Italia;
  • beni di natura mobiliare o immobiliare localizzati in Italia. Questa struttura permetterebbe di superare anche altri istituti che presentano, a seconda dei casi, alcuni limiti. Tra questi:
  • La donazione della nuda proprietà, che non consente di ottenere un effetto segregativo;
  • l’adozione dei patti di famiglia che, regolando solo i passaggi in linea retta dell’azienda e solo gli assetti proprietari, non è altrettanto efficace nel disciplinare gli aspetti relativi all’amministrazione dell’azienda (fattore estremamente delicato soprattutto nel passaggio generazionale);
  • la stesura di patti parasociali, con efficacia meramente obbligatoria e che non consentono di disciplinare eventi imprevedibili, quale la morte dell’aderente al patto ovvero le problematiche debitorie;

la stipulazione di una polizza vita con fondo dedicato, particolarmente indicata in caso di strumenti finanziari; meno in presenza di quote societarie (possibile solamente a certe condizioni); non attuabile di fronte a beni immobili. Spesso, come precedentemente accennato, si rilevano affermazioni mirate ad enfatizzare l’effetto segregativi del trust, in virtù del fatto che i beni conferibili nello stesso (di qualsiasi tipologia, mobiliare o immobiliare) oltre a costituire un patrimonio separato rispetto al patrimonio del trustee, non potranno essere escussi dai creditori del trustee, del disponente o dei beneficiari.

È bene ricordare una volta di più, in ogni modo, che l’effetto segregativo troverà un limite in presenza d’atti compiuti dal disponente in violazione di norme imperative ovvero per compiere, soprattutto in periodo sospetto, atti in frode ai terzi (creditori) o per realizzare interessi non meritevoli d’interesse per l’ordinamento giuridico italiano. E quest’aspetto assume un connotato particolare nella realizzazione del c.d. trust interno; ovverosia, quel trust dove tutti gli elementi sono riconducibili soltanto ad un Paese. Il nostro ordinamento prevede la causa come requisito obbligatorio di validità del contratto e non ammette, in via di principio, eccezioni. È, quindi, necessario accertare che l’atto costitutivo del trust preveda l’esistenza di una causa lecita, la cui esistenza potrà essere accertata di volta in volta attraverso l’esame del singolo caso concreto (a differenza dei contratti tipici, per i quali l’esistenza e la liceità della causa è predefinita dal legislatore).

D’altra parte, anche la Convenzione dell’Aja, nell’art. 15, fa salve le disposizioni inderogabili dell’ordinamento della legge applicabile; in particolare, in materia di protezione dei creditori e dei terzi. In questi senso, può capitare che in certi trusts la separazione (e la segregazione) patrimoniale rischi di non potere essere realizzata, con la conseguenza che la volontà del disponente non potrà essere rispettata. Se ciò dovesse accadere, potrebbero essere messi in dubbio l’effettiva titolarità dei beni in capo al trustee, la segregazione del patrimonio costituito in trust e la pianificazione patrimoniale (e fiscale) dell’intera operazione. In attesa della prima pronuncia della Corte Suprema (Cassazione) era, che conferisca alla materia un grado di certezza attendibile (mai assoluto, non essendovi alcun obbligo per le Corti minori di conformarsi al precedente giurisprudenziale) o come auspicabile, in attesa dell’intervento del Legislatore, la prudenza nell’affidare la regolamentazione di certi interessi patrimoniali a un trust interno deve essere posta alla base di ogni valutazione e decisione. Parimenti dicasi per il professionista, dal quale è lecito aspettarsi, oltre al requisito minimo della prudenza, anche il rigore critico, cui ogni interprete deve attenersi con scrupolo nel fornire pareri e nello svolgimento di eventuali mandati ricevuti.

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