Consigliare l’acquisto di un’azione: cosa cambia per i cf con le regole Esma (e con la Mifid 2)

Cosa cambierà con l’arrivo della Mifid 2 per i suggerimenti di acquistare le  azioni di una società quotata? Per avere una risposta (almeno parziale) i consulenti finanziari possono consultare (alle pagine 53-54) il documento pubblicato di recente dall’Esma (European Securities and Markets Authority), l’autorità europea che vigila sui mercati finanziari.

Come ha ampiamente documentato Bluerating.com nei giorni scorsi (si veda qui la notizia), il 2 giugno l’Esma ha divulgato le linee-guida per l’applicazione della direttiva Mifid 2 riguardo alla cosiddetta product governace (o governance di prodotto), cioè il processo con cui i più comuni strumenti finanziari (dai fondi alle azioni fino ai prodotti strutturati) finiranno nel portafoglio dei clienti. A queste linee-guida dovrà attenersi sia chi fabbrica i prodotti (per esempio le case di gestione), sia chi li vende (per esempio gli sportelli bancari e i consulenti finanziari).

Nell’ultima parte del documento Esma (da pagina 50 in poi) ci sono alcuni esempi concreti su come i singoli prodotti dovranno essere venduti sul mercato in base alle regole della product governace (e dunque della Mifid 2). Uno dei casi presi in esame è quello di un cliente che acquista un’azione di una società del settore automobilistico, una blue-chip quotata sul listino principale di una borsa europea. Chi fa comprare al cliente questo prodotto deve rispettare innanzitutto alcune regole riguardo al mercato di riferimento (target market). Eccole di seguito:

  • Il fondo potrà essere venduto a tutte e tre le categorie di clienti (retail, clienti professionali e controparti qualificate).
  • Riguardo all’esperienza e competenza dei clienti, l’azione potrà essere venduta a chi risulta avere una conoscenza di base dei mercati finanziari e dei rischi connessi agli investimenti nelle azioni.
  • L’azione potrà essere venduto a chi dichiara di essere disponibile a sostenere una perdita pari al 100% del capitale.
  • Oltre alla potenziale perdita, il prodotto potrà essere venduto a un cliente che dichiara di essere disposto a sostenere una elevata fluttuazione dei prezzi e una tolleranza al rischio medio-alta
  • L’azionein esame potrà essere venduto soltanto a chi dichiara di avere come obiettivo una crescita del capitale in qualsiasi orizzonte temporale e un flusso di dividendi.
  • Una novità importante della Mifid 2 è che vengono anche identificati in negativo i potenziali clienti del fondo. Viene cioè specificato nel dettaglio a chi non può essere venduta l’azione. Si tratta nello specifico degli investitori che sono completamente avversi al rischio e vogliono sempre il capitale garantito, senza la possibilità di perdere neppure un centesimo oppure a quelli che vogliono anche un rendimento minimo garantito (oltre al capitale)
  • Infine, le linee-guida Esma indicano anche le regole da seguire riguardo ai canali e alle modalità di distribuzione di ogni prodotto finanziario. Il titolo azionario preso in esame potrà essere venduto attraverso tutti i canali, cioè sia dopo aver fornito un’adeguata consulenza, sia all’interno di un mandato di gestione del portafoglio, sia con la modalità delle non advised sales o dell’execution only, con cui il cliente opera in autonomia senza un financial advisor che lo assiste).

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