Consob e Tar, sentenze a confronto

ANNULLATA UNA SANZIONE – Dura bacchettata del Tar alla Consob (che, onore al merito, ha pubblicato la motivazione della sentenza nel bollettino): annullata una sanzione di 770mila euro per manipolazione del mercato. Per giunta, la Consob è stata condannata al pagamento delle spese processuali per 5.000 euro. La sentenza non è entrata nel merito del provvedimento impugnato (da questo punto di vista probabilmente ineccepibile).

UN ELEMENTO PROCEDURALE – Ha deciso sulla base di un elemento procedurale: la violazione del termine per la contestazione dei fatti. Il tribunale non si è limitato a un mero calcolo di giorni ma è entrato analiticamente in tutta l’istruttoria della commissione e non ha risparmiato le critiche. Garbate, ma pesanti. Si parla di “approfondimenti istruttori, non giustificati”, “indagini sovente ripetute”, “superfetazione dell’attività istruttoria”, “elefantiasi procedimentale”, “artificiosa espansione degli accertamenti” e via dicendo. Giudizi molto severi e insofferenti dell’oggettiva impossibilità, che permane, di stabilire l’evento dal quale far decorrere i termini per la contestazione delle violazioni.

I PROCESSI INTERNI – Data la natura degli accertamenti della Consob, è impossibile stabilire quando questi possano ritenersi conclusi. È una pesante limitazione del diritto di difesa, perché l’”imputato” non saprà mai quando scatti il termine. Non potrà quindi mai stabilire se la contestazione sia effettuata nei termini. Oltre a ciò, e senza entrare nel caso specifico, la sentenza si caratterizza per i duri giudizi sulle modalità istruttorie e sui tempi delle procedure della Consob. Il punto non vale solo per le procedure sanzionatorie, ma in generale. La moltiplicazione di divisioni e uffici in seno alla commissione ha determinato una frammentazione delle responsabilità, passaggi di pratiche tra unità diverse, “tempi morti” con l’effetto di gravare il mercato di troppe richieste d’informazioni. È evidente che i processi interni sono troppo frammentari e ridondanti. Un’ultima annotazione: in questi casi, chi è responsabile del danno erariale?

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