La Tobin tax tra esclusioni e modalità di applicazione

ARRIVA LA TASSA – Con la pubblicazione della legge 228/2012, meglio nota come legge di stabilità 2013, nel supplemento ordinario numero 212/L alla Gazzetta Ufficiale, la Tobin tax è arrivata in Italia. Il sito di Assogestioni ricorda i punti centrali della tassa sulle transazioni (vai qui per i dettagli), che entrerà in vigore il primo marzo per le azioni e il primo luglio per quanto riguarda i derivati.

AZIONI E DERIVATI – Per azioni e altri strumenti finanziari si prevede un’aliquota dello 0,2% del valore della transazione, ridotta allo 0,1% nei casi in cui l’operazione venga eseguita in un mercato regolamentato. Tali aliquote, solo per il 2013, saranno pari rispettivamente allo 0,22% e allo 0,12%. Da luglio, invece, entrerà in vigore la tassa sui derivati. In questo caso, ricorda Assogestioni, l’imposta sarà pari a un importo fisso stabilito in base al tipo di strumento e al valore del contratto, e sarà ridotta di un quinto se l’operazione sarà eseguita in un mercato regolamentato.

ESCLUSIONI E APPLICAZIONI – L’imposta non si applicherà nel caso in cui il trasferimento delle azioni o degli strumenti finanziari partecipativi avvenga per successione o donazione, alle operazioni del mercato primario (emissione e annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari), alle operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e alle operazioni di acquisizione temporanea (operazioni di pronti contro termine, di riporto, di prestito titoli, etc.). Sfuggiranno alla Tobin tax anche i market maker e le transazioni in mercati regolamentati di azioni emesse da società con capitalizzazione inferiore a 500 milioni, i fondi pensione e gli enti di previdenza obbligatoria e, per finire, le operazioni tra società tra le quali sussista un rapporto di controllo.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!