La sentenza 13 novembre 2013 della Corte d’Appello di Milano si segnala non tanto per essere innovativa (di fatto riprende decisioni precedenti), ma per concentrare in un solo documento principi molto utili nell’applicazione pratica della norma. Prima di tutto la confisca dei prodotti e profitti del reato. La confisca è obbligatoria e riguarda: 1. Il prodotto, vale a dire gli strumenti finanziari acquistati in virtù del possesso dell’informazione privilegiata; 2. Il profitto, inteso come il plusvalore dell’operazione (e potrebbe anche non esserci); 3. I beni utilizzati per commettere l’illecito, vale a dire la somma di denaro impiegata nell’operazione. Tutto questo deve essere obbligatoriamente confiscato dalla Consob e, specie in caso di operazione a debito, rappresenta un deterrente molto efficace.
Altro punto importante è l’affermazione che la prova del possesso dell’informazione privilegiata è pressoché impossibile e quindi non resta che ricorrere a ragionamenti presuntivi. In breve non troveremo mai la pistola fumante nell’insider, ma dovremo ricorrere a ragionamenti che facciano presumere (con un buon grado di certezza) il possesso dell’informazione privilegiata. Altro punto chiarito è il possesso dell’informazione. La norma non chiede di documentare che strada abbia seguito l’informazione privilegiata; richiede che vi sia il semplice possesso dell’informazione. Come questa sia pervenuta in capo a colui che la sfrutta non è richiesto dalla norma.
Questo semplifica la prova degli uffici inquirenti. Sulla base di semplici ragionamenti presuntivi (sostanzialmente dedotti dai comportamenti concludenti del soggetto incriminato) si può arguire che sussiste il possesso dell’informazione in capo alla persona e si può comminargli la sanzione del caso ove ne ricorrano i presupposti. La sentenza è di un’esemplare chiarezza nel definire i beni oggetto di confisca. Lo è altrettanto nel richiedere i semplici ragionamenti presuntivi. Purtroppo sulla base di semplici o anche complessi ragionamenti presuntivi non si avrà mai la certezza di colpire chi abbia agito in modo illecito, ma solo una ragionevole presunzione.