Voluntary disclosure, forfait sotto i 2 milioni

La “voluntary disclosure” riprende il cammino in Parlamento. E spuntano due importanti novità: un “ravvedimento speciale per l’integrazione degli imponibili” per regolarizzare le attività non dichiarate detenute in Italia e un forfait sotto i 2 milioni di euro, entrambe proposte come emendamenti dal relatore, Giovanni Sanga del Pd, al testo in discussione in Parlamento. Sanga propone anche la copertura per gli intermediari, la possibilità di dichiarare anche capitali occultati in Italia e sanzioni ridotte per i Paesi che aderiranno agli accordi per lo scambio automatico d’informazioni.

Per quel che riguarda la disclosure delle attività estere viene chiarito che chi aderirà alla procedura di collaborazione volontaria per l’emersione delle attività costituite o detenute al di fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione delle violazioni in materia di imposte sui redditi, imposte sostitutive, Irap e Iva, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, dovrà fornire all’amministrazione finanziaria tutta la documentazione necessaria per la ricostruzione di tali attività unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili non connessi con le attività costituite o detenute all’estero.

Chi aderirà alla disclosure dovrà versare in un’unica soluzione le somme dovute in base all’invito a comparire di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione ovvero le somme dovute in base all’accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell’atto. Si potrà accedere alla procedura di voluntary disclosure (entro il 30 settembre 2015) solo se l’istanza di ammissione viene presentata prima che la violazione sia stata già constatata ovvero siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario riconducibili alle attività costituite o detenute all’estero di cui il soggetto che intende fare emergere tali attività abbia avuto formale conoscenza.

Ai fini degli effetti della procedura di collaborazione volontaria è stata ampliata la platea dei reati per i quali l’adesione alla disclosure garantisce una sorta di premialità, ciò non solo in relazione alle attività costituite o detenute all’estero. Oltre ai reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione viene esclusa la punibilità per i reati di omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento Iva. Infine trova finalmente ingresso, nell’ambito del dettato normativo sulla voluntary, la specifica disciplina per i cosiddetti “conti-pocket”. Nei casi, infatti, in cui l’ammontare complessivo annuo delle attività finanziarie oggetto della collaborazione volontaria non ecceda i 2 milioni di euro, l’Agenzia delle Entrate, su istanza del contribuente, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5% al valore complessivo della consistenza di fine anno e determina l’ammontare corrispondente all’imposta da versare utilizzando l’aliquota del 20%.

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