“Voluntary disclosure”: c’è l’autoriciclaggio

AUTORICICLAGGIO – L’autoriciclaggio trova posto nella “voluntary disclosure”. E per chi si avvale della procedura di collaborazione volontaria per la riemersione dei capitali è esclusa la punibilità. Ieri, infatti, il governo ha dato parere sostanzialmente positivo, rimettendosi alla Commissione finanze della Camera, al subemendamento al ddl sul rientro dei capitali, a firma Marco Causi (Pd), che prevede la riscrittura dell’articolo 648-bis del codice penale, rubricato “Riciclaggio”. Al parere dell’esecutivo ha, poi, fatto seguito l’inserimento all’interno della norma di una modifica da parte del relatore al ddl Giovanni Sanga (Pd).

COLLABORAZIONE VOLONTARIA – Più che di una modifica, però, si è trattato di un vero e proprio atto dovuto: chi si avvarrà della procedura di collaborazione volontaria non potrà essere punito per quanto previsto dalla nuova fattispecie di riciclaggio. Ancora in corso di definizione, invece, sono le questioni relative al quantum di imposte e sanzioni relativamente alla voluntary disclosure. Nel corso delle votazioni ai subemendamenti presentati all’ultima formulazione del relatore, che si sono svolte in Commissione finanze alla camera, le proposte di modifica in materia sono state accantonate per essere riprese poi nella seduta che si è svolta nella tarda serata di ieri. Oggi il voto del mandato al relatore. Calendario alla mano, quindi, il primo testo completo in materia di rientro dei capitali potrebbe essere licenziato dalla Commissione finanze entro la prossima settimana in modo da essere in aula a Montecitorio «entro luglio», come ha affermato il sottosegretario all’Economia, Enrico Zanetti.

IL MECCANISMO – L’autoriciclaggio all’interno della voluntary disclosure è destinato inequivocabilmente a diventare il motore propulsivo dell’operazione di collaborazione volontaria. Gli attivi detenuti all’estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale rischierebbero infatti di restare congelati se non regolarizzati nell’ambito della procedura: una banca estera diligente, in presenza di una norma italiana sull’autoriciclaggio, dovrebbe bloccare e segnalare alla propria autorità antiriciclaggio qualunque operazione astrattamente idonea a ostacolare la provenienza e la tracciabilità di tali somme, come la mera chiusura di un conto con contestuale trasferimento del saldo ad un conto terzo, specie se cifrato. I trasferimenti realizzati nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria sarebbero chiaramente irrilevanti ai fini dell’imputazione di autoriciclaggio. Purché la disclosure si basi su verità di fatti.

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