Voluntary disclosure, grosso scudo penale

COSA C’È DI NUOVO – Ci sono importanti novità nel testo della proposta di legge sulla voluntary disclosure, recante le disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero approvata dalla commissione Finanze della Camera e giunta a fine della scorsa settimana all’esame dell’aula. In particolare risulta ampliata la copertura premiale in relazione agli aspetti penali della voluntary e introdotta l’inapplicabilità del raddoppio dei termini di accertamento per i paradisi fiscali.

I PUNTI
– Non potranno essere puniti gli autori e coloro che hanno commesso o concorso a commettere dichiarazione fraudolenta (che nel precedente testo era esclusa), la dichiarazione infedele e i reati di omesso versamento Iva e ritenute. Accogliendo le indicazioni di chi chiedeva maggiore appeal complessivo per la procedura, è stata, infatti, prevista la non punibilità ai delitti di cui di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000 (dichiarazione fraudolenta la dichiarazione infedele e i reati di omesso versamento Iva e ritenute).

ALTRI AGGIUSTAMENTI
– Ma vi sono altri “aggiustamenti” sotto il profilo della correlazione tra reati e voluntary che meritano di essere evidenziati. Anzitutto l’esclusione della punibilità per il riciclaggio e l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale) commessi in relazione ai reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo numero 74 del 10 marzo 2000. Inoltre, a fronte dell’introduzione dell’articolo 648-ter1 nel codice penale, e quindi della specifica disposizione che prevede la punibilità dell’autoriciclaggio, viene, d’altro canto, espressamente garantita la non punibilità per le nuove condotte di autoriciclaggio poste in essere in relazione ai reati tributari pocanzi indicati fino alla data del 30 settembre 2015 (e cioè la data entro la quale può essere attivata la procedura).

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