Voluntary disclosure, due punti chiave

ALCUNI CHIARIMENTI – Emergono nuovi dettagli sulla corretta applicazione della “voluntary disclosure”: alcuni elementi importanti, infatti, sono stati chiarificati da esponenti dell’Agenzia delle Entrate in un recente incontro milanese. Vediamo quali.
1.    La presunzione di disponibilità estere sui diversi soggetti che possono movimentare attività estere opera solo ai fini delle sanzioni per il monitoraggio fiscale mentre, ai fini dei redditi, tutto dovrà essere imputato al titolare. Nell’ambito dei rapporti tra soggetti collegati, in particolare tra società e soci, dovrà essere fornita la qualificazione del reddito in capo alla persona fisica, fermo restando che non potrà verificarsi una duplicazione di tassazione.
2.    Per i prelievi dalle attività estere vale il principio di irrilevanza fermo restando che si dovranno tenere in considerazione le norme che regolano la tassazione dell’impresa individuale e considerando comunque, che la “voluntary disclosure” non opera in base a presunzioni.

L’ASPETTO DEL CONTRADDITTORIO
– L’amministrazione vuole che la procedura di rimpatrio dei capitali sia la più lineare possibile. A tal proposito un aspetto fondamentale è quello del contraddittorio in quanto, evidentemente, a fronte della liquidazione operata dall’Agenzia delle entrate si ottiene il beneficio maggiore in termini di riduzione delle sanzioni. Invece, se si entra nell’ambito del meccanismo di accertamento con adesione, la riduzione delle sanzioni sulle imposte non sarà più a un sesto del minimo, ma a un terzo. In questo contesto è stato affermato come, laddove dovesse svolgersi un contraddittorio finalizzato a ottenere maggiori chiarimenti sul modello o sulla relazione, lo stesso non tocca la riduzione massima delle sanzioni che, dunque, potrà essere ancora di un sesto del minimo sui redditi e di un terzo del minimo sul monitoraggio fiscale.

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