“Voluntary disclosure”, intoppo “waiver”

BOCCIATO IL WAIVER – C’è un nuovo problema sulla strada accidentata della “voluntary disclosure”. Il facsimile del waiver rilasciato dall’Agenzia delle Entrate (vedi notizia) è stato infatti rispedito al mittente dalle banche svizzere. Alcuni istituti di credito elvetici stanno informando i clienti che hanno attivato la “voluntary disclosure” di non poter utilizzare la bozza di “lasciapassare” per lo scambio di informazioni predisposta dall’amministrazione finanziaria del nostro Paese. Una decisione dovuta al fatto che lo standard sarebbe in contrasto con il Codice svizzero delle obbligazioni.

FAC SIMILE FACOLTATIVO – L’utilizzo del facsimile approvato dall’Agenzia è comunque facoltativo e non obbligatorio. I modelli di waiver invece utilizzati dalle banche, comprendono meno informazioni rispetto al prospetto messo a punto dalle Entrate: non sono riportati i beneficiari effettivi, i delegati e/o procuratori, né la qualifica del soggetto che controfirma la liberatoria in rappresentanza della banca estera. Identica invece l’efficacia temporale: l’autorizzazione resterà valida fino a quando lo scambio automatico di informazioni di stampo Ocse o l’accordo bilaterale Italia-Svizzera non saranno in funzione.

CHI DEVE USARLO Il waiver deve essere utilizzato dai contribuenti che intendono tenere fuori dall’Ue i patrimoni regolarizzati tramite la collaborazione volontaria, al fine di massimizzare gli sconti sulle sanzioni da monitoraggio fiscale (identici a quelli applicabili a chi rimpatria materialmente le somme in Italia).

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