Voluntary disclosure, primo no al raddoppio dei termini

NO AL RADDOPPIO – Arriva dal tribunale di Mantova il primo no al raddoppio dei termini sulle vecchie procedure di voluntary disclosure. Come riferisce l’avvocato Fabio Ciani, tributarista e of counsel dello studio legale Tonucci & Partners, “arrivano i primi enunciati del giudice di merito sull’irretroattività della presunzione legale di imponibilità di cui all’art. 12 del dl 78/09 unitamente alla disapplicazione del raddoppio dei termini per le fattispecie anteriori al 2009. Questa norma dal tenore meta sanzionatorio tassa le attività possedute illegalmente in paradisi fiscali e mai dichiarate al fisco, le quali si convertono ex lege in reddito. La norma ha previsto per questi attivi in nero un termine di controllo maggiore ovvero raddoppiato, ossia il fisco ha più tempo per accertare queste evasioni offshore (10 anni). La presunzione di tassazione appunto per “equivalente” (tutti i patrimoni detenuti in paradisi fiscali diventano reddito), non dovrebbe infatti applicarsi agli attivi detenuti prima dell’ingresso dell’art. 12 ovvero anteriormente al 2009, con il portato che, su queste evasioni ante 2009, non dovrebbe operare il raddoppio dei termini (le prime decisioni sull’interpretazione dell’art. 12 consacrano quindi esattamente questo)”.

IL CASO DI SPECIE – Nella fattispecie, aggiunge il legale, “nella decisione dei giudici di Mantova n. 100/2/2016 il contribuente, con patrimoni in Svizzera, aveva aderito alla versione originaria della voluntary disclosure e nelle more della sua liquidazione interveniva la norma sopravvenuta della legge n.186/2014 che ha escluso il raddoppio dei termini sulle evasioni detenute in paesi diventati collaborativi in base all’accordo stipulato nei 60 giorni successivi all’entrata in vigore della legge n.186/2014. I giudici hanno accolto il ricorso disapplicando il raddoppio dei termini invocato dal contribuente nelle more della procedura di liquidazione della sua procedura di voluntary, verificata la sopravvenuta norma della legge n.186/2014 che ha escluso questo raddoppio per la Svizzera, avendo la stessa firmato un accordo di scambio con l’Italia”.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!