Dossier fiscale Bitcoin – Le transazioni e il regime ai fini delle imposte dirette

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate non si limitano a confermare il regime IVA già dettagliato dai giudici comunitari: il citato documento di prassi fornisce chiarimenti anche in merito al trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette delle transazioni di cambio valuta.
Coerentemente all’inquadramento giurisprudenziale europeo, ai fini della tassazione diretta, si ritiene che un soggetto che svolge l’attività imprenditoriale in forma societaria debba assoggettare ad imposizione i componenti di reddito derivanti dalla attività di intermediazione nell’acquisto e vendita di bitcoin, al netto dei relativi costi inerenti a detta attività.

In particolare, il guadagno (o la perdita) di competenza della società è rappresentato dalla differenza tra quanto anticipato dal cliente e quanto speso dalla società per l’acquisto o tra quanto incassato dalla società per la vendita e quanto riversato al cliente. Tale elemento di reddito è ascrivibile ai ricavi (o ai costi) caratteristici di esercizio dell’attività di intermediazione esercitata che, pertanto, contribuiscono quali elementi positivi (o negativi) alla formazione dell’imponibile soggetto ad ordinaria tassazione ai fini Ires ed Irap. Per quanto concerne la tassazione ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa va poi rilevato quanto segue. Si pensi al caso in cui un individuo abbia acquistato bitcoin al prezzo x e decida di venderli al
prezzo x + 1. Il differenziale positivo realizzato con la vendita costituisce una plusvalenza tassabile?

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate nota che: “le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa“.
L’art. 67, comma 1, lett. c-ter), del d.P.R. n. 917/1986 (Tuir) assoggetta a tassazione le sole operazioni di cessione di valute estere “a termine”, quindi realizzate nel contesto di contratti aventi un’indiscutibile natura speculativa, assente nelle cessioni a pronti.
Anche a voler assimilare le operazioni in bitcoin a quelle in valuta estera ai fini della tassazione delle plusvalenze, lo scambio di bitcoin in euro non dovrebbe essere tassato in capo al cliente persona fisica.

Approfondimento a cura di:
Avvocato Antonio Longo: ha una particolare specializzazione in relazione ai profili legali e tributari connessi al settore dei private clients, nella fiscalità internazionale, in materia di IVA e imposte di successione e donazione. Ha inoltre maturato una significativa esperienza sui profili sanzionatori tributari, nel contenzioso tributario e in materia di diritto penale tributario.

Avvocato Giovanni Iaselli: è specializzato nelle tematiche fiscali connesse al settore technology & gaming ed ha maturato una significativa esperienza nel settore dell’IVA e delle imposte indirette. Si occupa inoltre di operazioni di M&A e di fiscalità internazionale.

Qui in calce le altre puntate del dossier
Dossier fiscale Bitcoin – Introduzione
Dossier fiscale Bitcoin – I riferimenti del regime fiscale
Dossier fiscale Bitcoin – Le transazioni e il regime ai fini dell’IVA

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