Cfds, opzioni binarie e speculazione, Esma entra a gamba tesa
In relazione ad una propria comunicazione a tutela dei risparmiatori del luglio 2016 (si veda Consob Informa n. 30/2016 , dove viene segnalato “l’incremento nell’offerta alla clientela retail di prodotti speculativi, quali i contratti per differenza e le opzioni binarie, a cui fa seguito un incremento negli esposti ricevuti dalle autorità di vigilanza di diversi paesi da parte dei risparmiatori che, a seguito del loro acquisto, lamentano ingenti perdite. Al riguardo, l’Esma ricorda come tali prodotti finanziari siano estremamente rischiosi, non standardizzati, offerti e venduti con diverse modalità, termini e condizioni da intermediari – per i quali occorrerebbe verificare che siano effettivamente autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento – con campagne pubblicitarie che ne enfatizzano i possibili guadagni senza evidenziarne i rischi e le perdite potenziali) e a un documento del 29 giugno 2017, ha recentemente pubblicato un nuovo documento (il 15 dicembre 2017) nel quale segnala il perdurare delle offerte alla clientela retail di prodotti speculativi, quali i contratti per differenza e le opzioni binarie a fronte delle quali sono stati adottati dalle autorità di vigilanza di alcuni Paesi provvedimenti tesi a limitarne l’offerta.
L’Esma rappresenta di avere allo studio l’adozione di poteri di “product intervention” previsti all’articolo 40 del regolamento Mifir – Markets in Financial Instruments Regulation.
In particolare, l’Esma starebbe valutando la possibilità di adottare provvedimenti restrittivi della durata massima di tre mesi, rinnovabili, finalizzati a:
– proibire la commercializzazione, distribuzione e vendita di opzioni binarie alla clientela retail;
– restringere la commercializzazione, distribuzione e vendita alla clientela retail di contratti per differenza, compresi i contratti “rolling spot forex”.
Quanto ai provvedimenti restrittivi per la commercializzazione dei cfds allo studio, sono:
– limiti di leverage sulle posizioni aperte nei rapporti tra 30:1 e 5:1, a seconda della volatilità degli assets sottostanti ai contratti;
– regole sui margini di chiusura “close-out rule”;
– limiti sulle perdite operative;
– restrizioni sugli incentivi/benefits nella commercializzazione di tali prodotti;
– un warning standardizzato sui rischi di tali prodotti.
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