La sanzione a Venezia

Se Thomas Mann aveva raccontato l’ossessione per la bellezza di Gustav “von” Aschenbach, oggi siamo con Consob ha narrarvi la “costosa” dedizione verso il pubblico italiano di una società operante sul Forex. Teatro della vicenda è sempre Venezia, in questo caso la provincia (Portugruaro), sede di una succursale della slovena Venice Forex Investment.

Sulla base di preliminari ricerche effettuate via internet, Consob ha riscontrato l’esistenza di un apposito sito web (www.veniceforexinvestment.com) dedicato alla promozione di una “Proposta di consulenza finanziaria basata sul mercato Forex”, che è risultato riconducibile alla società slovena Venice Forex Investment d.o.o. ed al suo amministratore sig. Fabio Gaiatto.

A seguito di accertamenti svolti in data 17 febbraio 2016 sul menzionato sito www.veniceforexinvestment.com, è emerso che lo stesso:

– era attivo alla data delle verifiche svolte e registrato dal sig. Fabio Gaiatto, era redatto in lingua italiana e risultava riconducibile alla menzionata società Venice Forex Investment d.o.o., avente sede legale in Slovenia nonché una succursale italiana ubicata a Portogruaro, che sarebbe stata istituita – stando a quanto era ivi scritto – al fine di “servire al meglio” la clientela italiana;

– illustrava i servizi offerti (Piano d’investimento; Consulenza e didattica; Strategie di marketing; Gestione patrimonio; Analisi finanziarie; Analisi portafoglio), indicando i compensi richiesti per le prestazioni erogate e fornendo accesso ad un form, da compilare on-line, per la richiesta di informazioni, nonché due indirizzi e-mail, un numero di telefono mobile e l’indirizzo sia della sede slovena sia della succursale veneta;

Consob ha contestato quindi la violazione dell’art. 18, comma 1, del Tuf, secondo cui l’esercizio in via professionale nei confronti del pubblico italiano dei servizi e attività di investimento è riservato a determinati soggetti (Sim, banche e altre imprese di investimento) in possesso di specifici requisiti e all’uopo debitamente autorizzati, a:

– sig. Fabio Gaiatto, quale amministratore unico di Venice Forex Investment d.o.o. al tempo dei fatti, ai sensi degli artt. 190, comma 1 e 195, comma 1, del TUF;

– Venice Forex Investment d.o.o. (la cui denominazione è variata, dal giugno 2016, in Venice Investment d.o.o.), quale obbligato in solido con lo stesso, ai sensi dell’art. 195, comma 9, del TUF, al tempo vigente.

A Gaiatto è stata applicata sanzione amministrativa pecuniaria per euro 15.000,00, della quale è al medesimo contestualmente ingiunto il pagamento mentre è stato ingiunto a Venice Investment, podjetniško svetovanje d.o.o., (denominazione abbreviata «Venice Investment d.o.o.») già Venice Forex Investment d.o.o., con sede legale in Ferrarska Ulica 14, Koper – Capodistria 6000 – Repubblica di Slovenia, iscritta al locale registro società con il n. 6973035000, quale responsabile in solido, ai sensi dell’art. 195, comma 9, del TUF, il pagamento della sopra indicata sanzione amministrativa pecuniaria, con obbligo di regresso nei confronti dell’autore della violazione.

Ecco il testo completo della delibera 20079.

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