Nuova era per le polizze

di Luca Zitiello

La direttiva UE 2016/97, nota con l’acronimo Idd, ha dettato le nuove regole sulla distribuzione assicurativa, innovando profondamente la disciplina in vigore dal 1002. Il termine di effettiva entrata in vigore nei singoli Stati membri era originariamente previsto per il 23 febbraio scorso, ma poi la data è stata rimandata al prossimo 1° ottobre.

 

Gemella della Mifid 2

In effetti la proroga è stata non solo opportuna, ma anche necessaria perché nel frattempo era in corso il recepimento della Mifid 2, che aveva come termine il 3 gennaio, e gli intermediari non sarebbero davvero stati in grado di compiere le due azioni contemporaneamente.

Di converso però, dato che la Idd intende ritrasporre nell’ambito della distribuzione dei prodotti assicurativi la disciplina e le regole di condotta di Mifid 2, quanto sinora compiuto può essere considerato una sorta di “prova generale” di applicazione della nuova normativa e non v’è dubbio che questo processo sia stato e sarà di aiuto agli intermediari nella implementazione della Idd.

Sì ma a quali intermediari? Eminentemente ai distributori bancari. Gli altri, ossia i canali tradizionali, costituiti dalle reti agenziali e dai broker, e le compagnie erano fuori dall’ambito di applicazione della Mifid 2, così che per loro l’impatto sarà molto più forte.

 

Addio doppio canale

Nel frattempo è stato licenziato dal precedente Governo e portato all’attenzione delle vecchie Camere per i pareri obbligatori il decreto legislativo di recepimento. Dalla sua lettura si ricavano spunti molti interessanti.

In primo luogo è da salutare con soddisfazione il definitivo abbandono del principio del cosiddetto “doppio canale”. Vengono infatti finalmente superate la duplicità e la diversità delle regole in ragione del canale distributivo utilizzato per la commercializzazione dello stesso prodotto finanziario assicurativo.

L’originaria disciplina, che aveva trovato ospitalità nel Tuf fin dalla riforma del 2006, viene finalmente abrogata e tutte le norme primarie e le regole di condotta vengono disciplinate all’interno del codice delle assicurazioni. Sotto il profilo delle norme secondarie di carattere regolamentare il nuovo art. 25 ter del Tuf è chiarissimo: per i prodotti di investimento assicurativi il potere regolamentare è affidato alla Consob, sentita l’Ivass, in modo da garantire uniformità, a prescindere dal canale distributivo, alla disciplina applicabile e alla coerenza ed efficacia complessiva del sistema di vigilanza.

 

Vigilanza ripartita

A parità di regole, i criteri di supervisione seguono invece i criteri tradizionali e consolidati. La Consob mantiene la vigilanza sui soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, per tali intendendosi quelli iscritti alla lett. d) del Rui (banche e Sim con le relative reti), mentre all’Ivass va la vigilanza sui canali distributivi tradizionali. Il cerchio si chiude con l’ultimo comma del citato art. 25 ter del TUF ove si specifica che Consob ed Ivass si accordano sulla modalità di esercizio dei poteri di vigilanza, secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati.

 

Dubbi sulla tempistica

Se dunque gli assetti normativi appaiono correttamente impostati, perplessità continua suscitare la tempistica e questo sia in ragione degli inevitabili ritardi collegati alla formazione delle nuove Commissioni Finanze delle Camere di recente elezione per il rilascio dei pareri obbligatori, sia per i tempi della normazione secondaria che peraltro, come abbiamo visto, dovrà essere emanata di concerto tra Ivass e Consob.

 

 

 

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