Derivati, vittoria in tribunale del Credem e dello Studio Zitiello

Lo Studio Zitiello Associati, con un team specializzato in contenzioso guidato dalla partner Benedetta Musco Carbonaro (nella foto), ha assistito con successo Credito Emiliano in materia di derivati ottenendo un’importante sentenza da parte della Corte d’Appello di Milano.
La sentenza, 2859/2018, è di assoluta importanza perché la Corte di Appello di Milano, rivedendo completamente il proprio precedente orientamento espresso con la nota sentenza 3459 del 2013, che tanto scalpore aveva creato sul mercato, oltre a confermare la piena legittimità dei derivati anche puramente speculativi, ha affermato che nessuna disposizione della normativa di riferimento prevede l’obbligo di indicare nei contratti il mark to market o gli scenari probabilistici.

“Trattasi di affermazione estremamente significativa”, recita un comunicat dello Studio Zitiello, “perché ribalta in radice quanto affermato dalla stessa sezione della Corte di Appello di Milano nel 2013, allorché la stessa aveva ritenuto che tali carenze informative determinerebbero addirittura la nullità dei contratti derivati per assenza di causa.A tale specifico riguardo la Corte ha affermato che la causa, essendo un elemento essenziale del contratto, costituisce un elemento oggettivo che nulla ha a che vedere con le informazioni rese all’investitore ocomunque con la sfera soggettiva delle parti, pertanto la sua sussistenza è un dato oggettivo che prescinde dalla comunicazione o meno degli scenari probabilistici”.

“Nel caso, quindi, eventuali omissioni informative possono rilevare in termini di risarcimento del danno, ma certamente non in termini di causa del derivato e quindi di nullità”, continua il comunicato che aggiunge: “Ulteriore profilo significativo riguarda il tema dei costi impliciti dei derivati, riguardo ai quali la Corte ha ritenuto essi non hanno niente a che vedere con l’esito finale delle operazioni, né tanto meno con il risultato delle stesse in termini per esempio di addebito dei differenziali. Il che significa che, anche laddove sia configurabile la violazione dell’obbligo di disclosure dei costi impliciti, l’eventuale risarcimento può essere riconosciuto solo in misura pari all’ammontare degli stessi, ossia in buona sostanza limitatamente a quanto il cliente ha pagato in più per la singola operazione, ma non certo in misura pari all’eventuale perdita poi prodotta dal derivato”.

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