Dopo il recente pronunciamento della Corte di Cassazione è arrivata un’altra mazzata giudiziaria sulle polizze index e unit linked: per la Corte d’Appello di Venezia sono investimenti e non polizze e il capitale deve essere restituito. Lo ha ribadito la sentenza n. 1874 del 29 giugno scorso, nella quale i giudici veneziani, uniformandosi a un orientamento ormai consolidato in materia, hanno confermato un’ordinanza ex articolo 702 ter codice procedura civile, che aveva dichiarato nullo per difetto di forma uno pseudo contratto assicurativo index linked. Un quarantenne di Castelfranco Veneto (TV), che aveva investito i primi risparmi del proprio lavoro (5mila euro) in una polizza assicurativa, chiamata Ergo, emessa da Ergo Previdenza e collegata a obbligazioni islandesi, si era rivolto all’avvocato Giovanni Franchi per recuperare i risparmi perduti. Il Tribunale di Treviso, in data 28 gennaio 2014, aveva condannato la compagnia assicuratrice alla restituzione del capitale versato, oltre la rivalutazione monetaria, gli interessi e le spese. Quest’ultima ha proposto appello contro il provvedimento, ma la Corte d’Appello di Venezia ha respinto il ricorso, condannando la compagnia alle spese di lite. Il fatto che una polizza vita sia garantita da bond, al cui andamento sia anche legata la rivalutazione del premio, comporta, per il Tribunale di Treviso e anche per la Corte d’Appello, la ricorrenza non di un contratto assicurativo, più in particolare di un’assicurazione sulla vita, ma di una vera e propria operazione finanziaria analoga agli investimenti in azioni o obbligazioni. Di qui per la Corte la necessità di applicare le norme del Tuf (decreto legislativo numero 58/98), primo fra tutti l’articolo 23 che impone la stipulazione per iscritto del contratto generale d’investimento, in mancanza del quale lo stesso e l’operazione devono essere dichiarati nulli. Il tema promette di tenere banco anche nei prossimi mesi: di recente infatti la Corte di giustizia europea aveva invece confermato, con una sentenza di segno opposto, la natura assicurativa delle polizze di Ramo III. Per analizzarlo nel dettaglio abbiamo messo a confronto due autorevoli pareri, quello di Ania, l’associazione nazionale tra le imprese assicuratrici, e quello di Aiba, l’associazione italiana broker di assicurazioni e riassicurazioni.
Per Ania parla il responsabile Vita, Protezione e Welfare Luigi Di Falco
Ci commenta la sentenza della Corte di giustizia europea che ha confermato la natura assicurativa delle polizze di Ramo III?
Le conclusioni della Corte di Giustizia hanno chiarito che nell’ambito delle polizze unit linked l’intermediario che fornisce consulenza svolge un’attività di intermediazione assicurativa, riconducibile quindi alle corrispondenti norme comunitarie del settore assicurativo. Con l’occasione il pronunciamento ha ribadito la natura assicurativa delle polizze unit linked, da considerarsi come assicurazioni sulla vita in cui il premio pagato viene investito dall’assicuratore in strumenti o fondi scelti dal medesimo assicurato, che si assume il rischio del loro andamento. In particolare, la Corte ricorda al punto 50 della sentenza che “un’operazione di assicurazione è caratterizzata… dal fatto che l’assicuratore s’impegna, dietro previo versamento di un premio, a procurare all’assicurato, in caso di realizzazione del rischio assicurato, la prestazione convenuta all’atto della stipula del contratto”, e nel successivo punto 51 afferma che “un contratto di assicurazione sulla vita… deve prevedere il pagamento di un premio da parte dell’assicurato e, in cambio di tale pagamento, la fornitura di una prestazione da parte dell’assicuratore in caso di decesso dell’assicurato o del verificarsi di un altro evento…”. In tali definizioni rientrano, appunto, anche le polizze unit linked. In aggiunta la Corte ha sottolineato come l’evoluzione della normativa europea abbia visto consolidarsi la definizione di prodotti assicurativi d’investimento (“prodotti assicurativi che presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato”), che include anche le polizze unit-linked, chiarendo che tali prodotti devono essere assoggettati, oltre che alle norme di comportamento definite per tutti i prodotti assicurativi, anche a norme europee specifiche per il settore assicurativo, confermando quindi la natura assicurativa dei prodotti in questione.
La vostra posizione era stata dal primo momento favorevole al riconoscimento di questi prodotti come assicurativi. Per quali motivi?
Perché l’ordinanza della Cassazione è stata mal interpretata da alcuni media. La normativa del settore assicurativo, sia italiana sia europea, considera da sempre anche i prodotti unit linked come contratti di assicurazione sulla vita, prevedendo specifiche norme di vigilanza, non solo sulla trasparenza e sulle regole di condotta degli intermediari assicurativi, ma anche sul capitale che le imprese di assicurazione devono detenere a fronte degli stessi contratti.
Quanto pesano questi prodotti sul totale della raccolta del Ramo Vita?
Il Ramo III di tipo unit linked, sul quale i clienti versano premi sia attraverso polizze unit linked “pure” sia mediante prodotti “ibridi” (multiramo), ha visto nel 2017 una raccolta pari a 31,2 miliardi, pari al 32% dell’intero portafoglio vita. Quest’anno, al mese di maggio, la raccolta ha raggiunto 12,3 miliardi, registrando un moderato incremento rispetto ai livelli raggiunti nello stesso periodo un anno fa.
Per il futuro ritenete che sia opportuno regolamentare per legge questo complesso tema, per dare un indirizzo chiaro a operatori e clienti?
Le normative del settore assicurativo, dal Codice delle assicurazioni ai provvedimenti Ivass, annoverano esplicitamente i prodotti unit linked tra i prodotti assicurativi, peraltro recependo norme europee. Il quadro si è consolidato con il regolamento Priips e la direttiva Idd, che forniscono un’ulteriore conferma sulla qualificazione assicurativa dei prodotti unit linked, ricompresi nella definizione dei prodotti assicurativi d’investimento, prevedendo peraltro esplicitamente nella stessa definizione che i prodotti restano assicurativi anche quando caratterizzati da prestazioni esposte alle oscillazioni del valore dell’investimento. Riteniamo che le ulteriori conferme intervenute più di recente siano più che sufficienti, ove ce ne fosse bisogno, a chiarire la questione. Auspichiamo che l’ulteriore, rafforzato quadro normativo, armonizzato a livello europeo, agevoli le future decisioni della giurisprudenza di merito.
Per Aiba parla il presidente Luca Franzi de Luca
Si è molto discusso nelle ultime settimane delle sentenze sulla natura assicurativa delle polizze unit e index linked. Qual è la vostra posizione al riguardo?
La recente sentenza della Cassazione ha fatto molto discutere, prestandosi alle più svariate interpretazioni. Tuttavia, come anche confermato dalle recenti norme sulla distribuzione assicurativa – la Idd li prevede tra i contratti assicurativi di Ramo III, definendoli come prodotti d’investimento assicurativo – si è inteso ribadire che le stesse devono rispettare diverse caratteristiche, a partire dalla scelta dell’investimento da parte degli operatori professionali ancor più qualora prevedano la componente del rischio demografico.
Cosa cambierà nel settore del brokeraggio assicurativo con l’avvento delle nuove norme come Idd?
Il 1° ottobre entrerà in vigore l’Insurance Distribution Directive (Idd, n.d.r.), ma ancora oggi è difficile capire quale potrà essere l’impatto sulla categoria, per via della complessa normativa di secondo livello che deve ancora essere emanata dall’Autorità di vigilanza e dal Mise. L’Idd ridisegna le regole di comportamento delle compagnie e degli intermediari e a tutti coloro che “vendono” prodotti assicurativi. Rispetto alla legislazione previgente, amplia l’ambito di applicazione a molti operatori che finora sfuggivano alle regole dell’intermediazione quali compagnie dirette, distributori accessori non vigilati, comparatori web che orientano all’acquisto senza concludere direttamente contratti assicurativi. La direttiva nasce per aumentare la tutela del consumatore. Obiettivo condivisibile, a patto di non creare inutili aggravi alle aziende dal punto di vista burocratico. Un’eccessiva esigenza di natura formale e burocratica va infatti a sottrarre tempo all’attività consulenziale del broker, ovvero il valore primario che caratterizza da sempre la professione. Più di una preoccupazione destano il pesante impianto sanzionatorio e la figura dell’intermediario accessorio, in ragione di una platea di operatori che cresce a dismisura, generando un eccesso di offerta.
Qual è lo stato di salute del settore?
Siamo nel mezzo di un processo di trasformazione che riguarda l’industria assicurativa nel suo complesso, con inevitabili riflessi sul mondo del brokeraggio. Nel 2017 il mercato italiano del brokeraggio è stato caratterizzato da una serie di processi di acquisizione e fusione che hanno ridotto il bacino degli operatori. Oggi si stimano 2.359 aziende di brokeraggio attive sul mercato italiano (2.463 nel 2016, n.d.r.), mentre negli ultimi 10 anni abbiamo assistito a una forte crescita numerica sia delle società (+73,8%, n.d.r.) sia delle persone fisiche (+33,2%, n.d.r.). I broker sono il punto di riferimento per la gestione dei rischi del comparto produttivo, dei professionisti e della pubblica amministrazione, con una quota di mercato nei soli rami danni del 36,3% su un totale di circa 37 miliardi. L’Aiba conta su 1.081 aziende associate, per una rappresentatività pari a circa l’85% del giro d’affari complessivo dei broker italiani.
Che prospettive ci sono per la figura professionale del broker?
La grande competitività del mercato assicurativo e le infinite possibilità offerte dall’Insurtech fanno prefigurare una graduale disintermediazione da parte delle compagnie attraverso gli intermediari professionali, favorendo la moltiplicazione dei canali di distribuzione che, a mio avviso, rischia di creare molta confusione tra i consumatori. I broker hanno l’opportunità di intermediare la disintermediazione, facendo leva sulla loro natura consulenziale. Il broker è un professionista indipendente che si muove sul mercato su esplicito mandato del cliente, mettendo a sua disposizione tutta una serie di servizi, supportandolo nella valutazione quali-quantitativa dei rischi, rappresentando le diverse soluzioni di mitigazione dei medesimi, accompagnandolo quindi in un percorso prospettico di conoscenza che gli consenta una scelta consapevole in termini di mitigazione dei rischi.