Consob, riflettori sulle tre prassi di mercato

La Consob ha lanciato una consultazione pubblica sulla revisione delle tre prassi di mercato finora ammesse, per adeguarle alle nuove disposizioni del Regolamento europeo 596/2014 (“Market Abuse Regulation”, in breve “Mar”). Le tre prassi, attualmente in vigore in via transitoria, riguardano  le attività degli emittenti al fine di (a) sostenere la liquidità del mercato (prassi n. 1); (b) acquistare azioni proprie per la costituzione di un cosiddetto  “magazzino titoli” (prassi n. 2); (c) riacquistare prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate (prassi n. 3).
Le prime due prassi erano state ammesse dalla Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009, la terza lo è stata con delibera n. 18406 del 13 dicembre 2012 . Nel documento in consultazione la Consob propone di mantenere con alcune modifiche la prassi n. 1 e profila l’eventualità di far cessare le altre due. La consultazione avrà termine il 22 ottobre 2018. Il testo della consultazione è disponibile sul sito www.consob.it nella sezione “Regolamentazione –  consultazioni”. I soggetti interessati possono porre quesiti o richiedere incontri sul tema inviando una email all’indirizzo [email protected]
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Si descrivono sinteticamente le tre prassi (o “Amp”) che erano state approvate dalla Consob nel previgente regime e che sono tuttora in vigore.
La prassi n. 1 prevede che un soggetto interessato (l’emittente o un soggetto in rapporto di controllo) al sostegno della liquidità di azioni o di quote di fondi chiusi conferisca ad un intermediario, sulla base di un contratto scritto, l’incarico di svolgere in modo indipendente l’attività di sostegno della liquidità su specificati mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l’andamento del mercato.
L’attività può essere svolta “con rischio per l’intermediario” o “per il soggetto interessato”, a seconda del soggetto su cui ricadono i risultati economici dell’attività, ovvero i profitti e le perdite associate alle compravendite effettuate. In ambedue i casi il soggetto interessato delega le decisioni operative all’intermediario, che deve agire in modo indipendente. L’intermediario non deve avere accesso a informazioni privilegiate dell’emittente e deve essere organizzato in modo che l’attività di sostegno della liquidità non sia influenzata da altri interessi.
La prassi n. 2 prevede che un emittente (o un intermediario dallo stesso incaricato) effettui operazioni di acquisto di azioni proprie al fine di costituire un c.d. “magazzino” titoli affinché l’emittente possa conservarle e disporne in un secondo tempo per: (a) scambi azionari con altre società nell’ambito di operazioni di natura strategica; (b) la distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di azioni o opzioni su azioni ad amministratori e dipendenti dell’emittente o di società controllate. Nel caso in cui le operazioni siano effettuate dall’intermediario, questi deve adottare le decisioni in modo indipendente, senza essere influenzato dall’emittente per quanto riguarda la tempistica degli acquisti. Nel caso in cui le operazioni siano effettuate dall’emittente stesso, questo deve stabilire efficaci misure organizzative interne che impediscano l’accesso a informazioni privilegiate da parte della funzione incaricata degli acquisti.
La prassi n. 3 prevede che un intermediario (detto anche price maker) incaricato dall’emittente o da un soggetto interessato al collocamento di strumenti finanziari di tipo obbligazionario riacquisti, in misura parziale rispetto al totale dell’emissione, tali strumenti a condizioni predeterminate specificate nel prospetto d’offerta e/o di quotazione, volte a salvaguardare il valore dello strumento finanziario. Ciò qualora i prezzi correnti di mercato esprimano un peggioramento del merito di credito dell’emittente. In particolare, nel caso di peggioramento del merito di credito dell’emittente, l’intermediario incaricato procede all’acquisto sul mercato a prezzi che riflettono il merito di credito dell’emittente al tempo dell’emissione e non quello corrente espresso dal mercato, come ricavabile dai prezzi di altre emissioni o da altre fonti.

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