Mifid 2, il punto di Assogestioni su conoscenza e competenza

Lo scorso 5 febbraio Assogestioni ha pubblicato una circolare sui requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari previsti dalla direttiva europea e recepiti dalla Consob.

Il documento reca indicazioni operative per accompagnare i gestori nell’adempimento degli obblighi di formazione continua del proprio personale. Ecco il dettaglio del testo:

La direttiva MiFID II ha introdotto importanti innovazioni nella regolamentazione dei servizi di investimento allo scopo di accrescere il grado di protezione degli investitori. Particolare attenzione è dedicata alla formazione del personale degli intermediari finanziari, a cui sono richieste conoscenze e competenze aggiornate e adeguate per adempiere correttamente agli obblighi nei confronti dei clienti-risparmiatori. Conoscenze che devono essere adeguatamente accertate.

Entrando nel dettaglio della norma, l’articolo 25, paragrafo 1 della MiFID II prevede che gli Stati membri prescrivano alle imprese di investimento di garantire e dimostrare alle autorità competenti, su loro richiesta, che le persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su strumenti finanziari, servizi d’investimento o servizi accessori per conto dell’impresa d’investimento siano in possesso delle necessarie conoscenze e competenze.

Il medesimo articolo attribuisce, da un lato, agli Stati membri il compito di pubblicare i criteri da utilizzare per valutare tali conoscenze e competenze, dall’altro all’ESMA il compito di adottare orientamenti che precisino i criteri di valutazione delle conoscenze e competenze, al fine di favorire un livello adeguato di convergenza nell’attuazione del citato articolo 25 della MiFID II.

L’evoluzione della disciplina

Alle disposizioni MiFID hanno fatto seguito, in ordine di tempo, le “Guidelines for the assessment of knowledge and competence” (di seguito gli “Orientamenti”) pubblicati dall’ESMA a fine 2015 e tradotti e pubblicati nella lingua ufficiale di ciascuno Stato membro nel marzo 2016. Al fine di conformarsi agli Orientamenti, la Consob ha svolto una serie di consultazioni sfociata nell’adozione, il 15 febbraio 2018, della delibera n. 20307 (c.d. Regolamento Intermediari) con la quale i predetti requisiti di conoscenza e competenza sono stati inseriti nel corpus delle disposizioni applicabili agli intermediari nello svolgimento della propria attività.

Al fine di fornire orientamenti applicativi sulle numerose istanze ricevute successivamente all’adozione del Regolamento Intermediari, la Consob ha pubblicato sul proprio sito le Q&A in tema di requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari.

Entro il 2019 è intenzione della Consob procedere alla verifica della disciplina in argomento, nell’ottica di valorizzare l’autonomia decisionale dei soggetti abilitati e la salvaguardia della posizione competitiva dell’industria italiana, fermo restando l’obiettivo della tutela degli investitori.

Le indicazioni di Assogestioni

La circolare Assogestioni fornisce alle proprie Associate un primo inquadramento della disciplina dettata in materia di requisiti di conoscenza e competenza, tenuto conto anzitutto della normativa vigente e, al contempo, dei chiarimenti forniti sul tema dall’ESMA nei citati Orientamenti nonché dalla Consob nel documento sugli esiti della consultazione del 16 febbraio 2018 e nelle Q&A della Consob.

In questa prospettiva, la circolare Assogestioni delimita anzitutto l’ambito di applicazione della disciplina per le proprie Associate precisando che “per quanto di diretto interesse, rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina sui requisiti di competenza e conoscenza i membri del personale delle SGR, delle società di gestione UE e dei GEFIA UE con succursale in Italia, nonché delle SIM e delle imprese di investimento UE con succursale in Italia quando: (i) prestano alla clientela il servizio di consulenza in materia di investimenti; (ii) forniscono alla clientela informazioni riguardanti strumenti finanziari e/o servizi d’investimento o accessori, nella prestazione dei servizi di investimento o accessori cui sono abilitati ai sensi della disciplina di riferimento”.

Assogestioni aggiunge inoltre che, “in virtù di quanto previsto dagli articoli 107, 108 e 109 del Regolamento Intermediari, la disciplina sui requisiti di conoscenza e competenza trova altresì applicazione nei confronti dei membri del personale delle SGR, delle SICAV e SICAF che gestiscono direttamente i propri patrimoni nonché delle società di gestione UE e dei GEFIA UE con succursale in Italia quando: (i) svolgono l’attività di commercializzazione di OICR di terzi nei confronti della clientela; (ii) svolgono l’attività di commercializzazione di OICR propri nei confronti della clientela diversa da quella qualificabile come “controparte qualificata”.

Con riferimento a quest’ultimo profilo, la circolare Assogestioni sottolinea che il riferimento alle controparti qualificate risulta esclusivamente funzionale all’esatta individuazione della clientela che può qualificarsi come controparte qualificata e, come tale, beneficiarie dell’esenzione anzidetta nell’attività di commercializzazione di OICR propri da parte del gestore.

Assogestioni fa presente inoltre che “nel caso in cui i gestori collettivi non svolgano alcun servizio d’investimento, né alcuna attività di commercializzazione diretta, essi non risultano sottoposti alla disciplina in questione”.

Delimitare il perimetro della disciplina

Con riguardo agli strumenti in relazione ai quali fornire informazioni o consulenza, Assogestioni ha precisato che non rientra nell’ambito di applicazione della disciplina l’ipotesi in cui il gestore presti consulenza o fornisca alla clientela informazioni sui fondi pensione, non essendo tali prodotti inclusi nell’ambito di applicazione della MIFID II.

La valorizzazione dell’interazione con la clientela nel contesto della prestazione di servizi di investimento o accessori porta ad escludere, secondo Assogestioni, dall’ambito di applicazione della disciplina la fornitura di informazioni da parte del personale di una SGR nei confronti di clienti che acquistano ETF attraverso ordini inviati a negoziatori. In tal caso, infatti, la fornitura di informazioni non avviene nell’ambito di alcun servizio d’investimento e accessorio prestato dalla SGR.

Formazione continua

Per quanto attiene all’onere di partecipazione, almeno annuale, a corsi di formazione nel continuo, Assogestioni ha anzitutto chiarito che, in sede di prima applicazione, la durata annuale deve considerarsi decorrente dalla data di entrata in vigore del Regolamento Intermediari e, pertanto, dal 20 febbraio 2018 al 20 febbraio 2019. Per le successive applicazioni, invece, considerato che la norma non opera un riferimento testuale all’“anno solare” bensì prevede esclusivamente un onere di aggiornamento delle conoscenze e competenze dei membri del personale, “almeno ogni dodici mesi”, rientra nella discrezionalità delle Società la modulazione temporale di tali percorsi di formazione, purché espletati nell’arco di dodici mesi.

Per quanto concerne le modalità di effettuazione del test di verifica, Assogestioni ha precisato che deve considerarsi nella valutazione discrezionale dell’intermediario la scelta di effettuare il test al termine di ogni modulo in cui il corso è eventualmente articolato o, in alternativa, a chiusura dell’intero corso.

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