Consulenti e fattura elettronica, la guida definitiva

A cura di Stefano Loconte.

Dal 1° gennaio 2019 i titolari di partita Iva, fatta eccezione per alcuni soggetti come gli aderenti al regime forfettario, sono obbligati a emettere la fattura elettronica. Anche i consulenti finanziari, essendo titolari di partita Iva, si cimenteranno con il nuovo sistema.

Fattura elettronica: Autenticità garantita

La procedura per l’elaborazione e l’emissione delle e-fatture parte dalla creazione di un documento digitale Xml (eXtensible Markup Language, n.d.r.) di dimensione non superiore ai 5 Mb, la cui autenticità è asseverata dalla firma digitale dell’emittente e dalla supervisione del Sistema di Interscambio, che garantisce la contezza di tutti i dati sulle operazioni effettuate dai soggetti passivi Iva. Per poter accedere al nuovo metodo di fatturazione i professionisti possono usufruire gratuitamente del portale web dell’Agenzia delle Entrate; in alternativa, è possibile scaricare l’app FatturAE per i dispositivi mobili, ovvero, installare sul proprio computer un software a pagamento. La trasmissione della fattura, che necessariamente deve avvenire attraverso il Sistema di Interscambio, può essere espletata dal professionista (nel caso dei consulenti finanziari anche dalla banca, in qualità di mandante), ovvero può essere affidata a un servizio intermediario di outsourcing (esternalizzazione). Per l’invio della fattura, è necessario fornire al professionista il codice univoco (codice destinatario) di 7 cifre, o il proprio indirizzo Pec.

Fattura elettronica: Dati e codici

In mancanza, ovvero nei casi di esonero dall’obbligo di fatturazione, il professionista potrà indicare nella sezione codice destinatario il valore predefinito 0000000. Al termine della procedura, la fattura in originale sarà disponibile nell’area riservata del cliente. I tempi di emissione della e-fattura risultano differenziati. Fino al 30 giugno 2019, il documento dovrà essere emesso entro il termine di liquidazione periodica Iva. Dal semestre successivo, la fattura dovrà essere invece emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione. Per emissione si intende l’atto della sua consegna, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o del committente; per la fattura elettronica, tale momento è attestato dalla ricevuta di consegna o di impossibilità alla consegna.

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