RC auto, cosa cambia con la dematerializzazione dell’attestato di rischio

Cambiano le regole per quanto riguarda l’attestato di rischio rilasciato per le polizze RC auto. L’Ivass, in un workshop tenutosi lo scorso 25 aprile, ha illustrato i nuovi punti principali da tenere a mente quando si stipula una polizza auto.

Le principali innovazioni riguardano:

  • la specifica della tipologia del danno liquidato (persone, cose, misto);
  • la consegna dell’attestato per via telematica;
  • l’obbligo dell’alimentazione della Banca dati da parte delle imprese;
  • l’acquisizione diretta dell’attestato in via telematica da parte dell’impresa in sede di stipula del contratto.

Le principali finalità sono quelle:

  • della semplificazione, mediante ricorso all’innovazione tecnologica in luogo della produzione cartacea;
  • dello snellimento del processo assuntivo del ramo r.c.auto;
  • della creazione di uno strumento di deterrenza alle frodi collegate con la falsificazione degli attestati di rischio cartacei.

I contraenti saranno informati delle novità mediante una lettera che le compagnie avranno l’obbligo di trasmettere al domicilio degli stessi alla scadenza del contratto. Avranno inoltre la possibilità di verificare la classe di merito maturata direttamente sul sito web della compagnia, nella parte loro dedicata; ovvero di ottenere, su richiesta, una ulteriore modalità di trasmissione telematica (e-mail, app di messaggistica, social network, ecc.), tra quelle offerte dalla compagnia.

Coloro che, non avendo familiarità con la tecnologia, non siano in grado di acquisire l’informativa sulla propria classe di merito CU, avranno la possibilità di recarsi dall’intermediario che ha emesso il contratto per richiedere la stampa dell’attestato che, si ribadisce, ha mero scopo informativo e non potrà essere utilizzato per la conclusione di un altro contratto. Per la conclusione di un nuovo contratto, l’intermediario dovrà sempre acquisire l’informazione sulla classe di merito dalla Banca dati degli attestati.

Il Regolamento rappresenta solo la prima fase di realizzazione del progetto “dematerializzazione dell’attestato di rischio”. Al fine di evitare gli arbitraggi regolamentari, e di ulteriore contrasto delle frodi, è prevista una seconda fase che consentirà di passare dall’attestato “statico” all’attestato “dinamico” così da renderlo più efficace per il contrasto dei fenomeni elusivi e più coerente alle norme comunitarie.

Relativamente all’indagine sulle polizze r.c. auto gratuite offerte con l’acquisto dell’autovettura, alcune associazioni di consumatori e singoli cittadini avevano segnalato che al termine del periodo di gratuità si perdono i benefici, per sé e per i propri familiari, della classe di merito acquisita prima del periodo promozionale, compresi i benefici previsti dalla “legge Bersani”, che consente, in caso di acquisto di un nuovo veicolo, di ereditare la classe di merito già acquisita su altro veicolo, con il conseguente aumento dei premi successivi da pagare.

In particolare il Codacons appoggia la proposta dell’Ivass di un rimborso a carico delle compagnie di assicurazioni nei confronti dei cittadini che hanno stipulato una polizza gratis, perdendo i benefici della legge Bersani. “Il danno subito dagli assicurati è certo ed evidente, e altrettanto certo deve essere l’indennizzo da riconoscere a chi non ha potuto godere delle agevolazioni previste dalla legge, a partire da una classe di rischio più favorevole – afferma il presidente di Codacons Carlo Rienzi – L’Ania farebbe bene ad accettare la proposta dell’Ivass, poiché in caso contrario sarà inevitabile un enorme contenzioso legale di cui il Codacons si farà promotore, attraverso una valanga di cause risarcitorie da parte degli assicurati danneggiati”.

Sono 6 le imprese che hanno stipulato accordi per l’offerta al pubblico di una polizza rc auto gratuita. Di queste, 3 offrono le polizze gratuite con formula Bonus-Malus e rilasciano un regolare attestato di rischio al cliente che acquista il veicolo, senza quindi problemi per l’assicurato al termine dell’offerta. Le altre 3 invece offrono le polizze con formula tariffaria “a franchigia” e tramite c.d. “libro matricola”, senza rilasciare al cliente, una volta scaduta l’offerta, l’attestato di rischio oppure rilasciandogli un attestato privo della indicazione della classe di merito di provenienza. Questo determina per il cliente il rischio della perdita della classe di merito guadagnata in precedenza e la perdita dei benefici della “legge Bersani”. Una di queste 3 imprese ha interrotto l’accordo dal 31 marzo 2015, dopo pochi mesi dall’avvio dell’iniziativa.

Nel 2014 sono stati circa 13.000 gli assicurati coinvolti, quasi tutti entrati in contatto con una delle 3 imprese “critiche”, per un valore di premi pari a circa 6 milioni di euro.

Le proposte di soluzione già discusse nelle settimane scorse con le associazioni dei consumatori, volte ad eliminare gli effetti pregiudizievoli per gli assicurati, sono le seguenti:

  • per le polizze gratis ancora in corso: l’impresa che ha coperto il rischio nel periodo di gratuità dovrebbe rilasciare, alla scadenza, un attestato intestato al proprietario del veicolo che riporti la classe di merito di provenienza e gli eventuali sinistri provocati dall’assicurato negli ultimi 5 anni (compreso il periodo promozionale). Le imprese a cui si rivolgerà l’assicurato che decide di tornare alla formula Bonus-Malus dopo il periodo di gratuità, dovrebbero tenere in considerazione anche la storia assicurativa antecedente al periodo di gratuità e gli eventuali sinistri del periodo promozionale, in modo da garantire la continuità della storia assicurativa. Dovrà essere garantito anche il riconoscimento delle agevolazioni della legge Bersani:
  • per le polizze gratis già scadute, le imprese che hanno coperto il rischio nel periodo di gratuità dovrebbero contattare, per iscritto, tutti gli assicurati che hanno usufruito della polizza in omaggio e rilasciare l’attestato di rischio (o una dichiarazione sostitutiva) che riporti la classe di merito di provenienza e gli eventuali sinistri provocati dall’assicurato negli ultimi 5 anni (compreso il periodo promozionale), Le imprese a cui l’assicurato si è rivolto al termine del periodo di copertura gratuita e che hanno assicurato con una tariffa Bonus-Malus, dovrebbero ricostruire la storia assicurativa e restituire gli eventuali maggiori premi pagati e non dovuti.

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