A cura di Scm Sim
Il contratto di assicurazione sulla vita può configurarsi in forma tradizionale ovvero di strumento con contenuto finanziario prevalente. Nella sua forma tradizionale l’assicuratore si obbliga a pagare ai beneficiari un capitale (o una rendita) al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (in questo caso la morte dell’assicurato). Tali polizze di rado prevedono la possibilità di riscatti parziali durante la vita dell’assicurato. La forma di strumento prevalentemente finanziario, invece, si estrinseca nelle polizze linked (unit o index), che rappresentano oramai lo strumento principale utilizzato nell’ambito del private insurance.
E’ la stessa etimologia della parola che ci fa comprendere come questa tipologia di polizza sia direttamente collegata (“linked”) all’andamento di determinati strumenti finanziari. Per l’effetto il valore della polizza varia in funzione del fondo di investimento ovvero dell’indice azionario od obbligazionario di riferimento. In particolare le prestazioni delle polizze unit sono espressione del valore delle quote di un fondo di investimento, esterno o interno alla stessa impresa di assicurazione, mentre quelle delle index sono funzione dell’andamento di indici di riferimento (es.: indici di borsa, indici azionari settoriali, titoli azionari o portafogli di titoli azionari, tassi di cambio, etc.).
Detti strumenti prevalentemente finanziari si configurano, tuttavia, sempre come assicurazione sulla vita e rientrano nel cosiddetto Ramo III. Lo schema contrattuale tipico di questo strumento prevede i seguenti soggetti:
• Contraente: soggetto che sottoscrive il contratto assicurativo e che versa i premi. Tale soggetto ha sempre la facoltà di riscattare la polizza, finchè non si verifica l’evento assicurato.
• Assicurato: persona sulla cui vita è stipulato il contratto, che può coincidere con il contraente ovvero con un soggetto terzo.
• Beneficiario: persona indicata dal contraente come destinataria delle somme assicurate. Tale indicazione può avvenire alla stipula o successivamente, con una dichiarazione o con un testamento. Allo stesso modo la designazione del beneficiario è revocabile, con la particolarità che la revoca non può esser fatta dagli eredi dopo la morte del contraente, ne’ qualora il beneficiario, al verificarsi dell’evento, abbia dichiarato di voler profittare del beneficio (art. 1921 c.c.). Nelle soluzioni più evolute tale figura può coincidere anche con un trust.
• Compagnia di assicurazione: il soggetto qualificato che emette la polizza.
• Eventuali intermediari assicurativi/bancari: (agenti, broker, SIM, banche).
Per quanto riguarda le peculiarità di natura civilistica e fiscale preme evidenziare come, a condizione che si tratti di prodotti realmente assicurativi e non meramente finanziari, le polizze linked possano garantire l’impignorabilità e l’insequestrabilità delle stesse, nonché l’esclusione dall’asse ereditario. In merito appare opportuno evidenziare come sia fondamentale verificare che le polizze scelte abbiano una sufficiente componente demografica; ciò significa che in caso di avveramento della condizione assicurata l’impresa di assicurazione si debba impegnare a corrispondere un capitale o una rendita di importo significativamente superiore alla somma dei premi versati.
In linea generale, sotto un profilo fiscale, la polizza vita è strutturata in tre fasi contrattuali diverse. La prima si concretizza nel versamento del premio. Tale passaggio è fiscalmente irrilevante per i beneficiari e non comporta alcun onere in capo al contraente che, invece, potrà usufruire di una detrazione per la parte di premio relativa alla copertura del rischio morte e invalidità permanente qualificata (purchè quest’ultima sia superiore al 5%). La seconda, relativa alla fase di maturazione, ove la polizza può aumentare di valore in ragione dei rendimenti generati. Anche questa fase è fiscalmente irrilevante poiché i redditi prodotti sono tassati unicamente al momento dell’incasso del capitale che avviene alla scadenza naturale del contratto oppure a seguito di riscatto parziale. La liquidazione del capitale (terza fase) può verificarsi a favore dei beneficiari mortis causa ovvero a favore del contraente, anche mediante riscatti parziali durante la vita della polizza.
Orbene, considerando che le polizze vita tradizionali solitamente prevedono la liquidazione del capitale ai beneficiari in seguito al decesso dell’assicurato (liquidazione mortis causa) appare opportuno evidenziare il duplice vantaggio fiscale di cui questi potranno fruire:
– le somme spettanti iure proprio agli eredi in forza di assicurazioni stipulate dal defunto, ai sensi dell’articolo 1920 del Codice civile, non concorrono a formare l’attivo ereditario, così come espressamente previsto dall’articolo 12, c. 1, lett. c), D.lgs. n. 346/1990 e sono dunque esenti da imposta sulle successioni e donazioni;
– i capitali percepiti mortis causa in dipendenza da contratti di assicurazione sulla vita sono esenti da IRPEF unicamente per la parte derivante da somme a copertura del rischio demografico, mentre la frazione espressione della componente finanziaria sarà, invece, tassata con imposta sostitutiva attualmente al 26%.