Mutuo rifiutato: che fare?

A volte, nonostante si siano presentati correttamente tutti i documenti, si sia effettuata la perizia e le garanzie sembrino sufficienti, la pratica per l’apertura di un mutuo si arena davanti al rifiuto finale della banca di concedere effettivamente il finanziamento.

Le ragioni possono essere molteplici, legate ad esempio a regolamenti interni o ad impedimenti di cui nessuno ha notiziato l’aspirante mutuatario prima che si impelagasse nelle costose pratiche per l’apertura del mutuo. In questo caso per far valere i propri diritti e vedersi se non altro risarcite le spese inutilmente sostenute, la via è quella di rivolgersi all’arbitro bancario finanziario (Abf).

Si tratta di una figura di conciliazione che non opera in tribunale e che dà alla clientela di servizi finanziari la possibilità di ottenere risposta ai reclami (purchè di natura, appunto, bancaria e finanziaria) senza dubbio più rapidamente che dovendo passare da giudici e avvocati.

Ci sono tre Abf in Italia come riferimento alle aree geografiche del nord, centro e sud: le loro sedi sono a Milano, Roma e Napoli. L’Abf interviene su questioni che non siano già in mano ad un giudice, e solo dopo regolare reclamo fatto alla banca, dopo 30 giorni senza risposta. Trascorso questo termine, il cliente può rivolgersi all’Arbitro entro 12 mesi dall’esposto, utilizzando appositi moduli da inviare via posta, fax o e-mail, o consegnato a mano presso le filiali di Banca d’Italia. Copia del ricorso all’Abf va poi inviata per conoscenza alla banca.

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