Criptovalute, in arrivo in Italia il decreto frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento

Dal 14 dicembre entreranno in vigore le nuove disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 8.11.2021 n. 184, in attuazione della direttiva (UE) 2019/713 sulle frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Alcune di queste disposizioni hanno una diretta rilevanza sul mondo delle criptovalute (visto che si discute di mezzi di pagamento diversi dal contante), ma è bene chiarire subito che il campo di operatività del decreto è essenzialmente quello penale, come riportato di seguito dall’analisi di Cryptonomist.ch.

Lo “strumento di pagamento diverso dai contanti”

Quindi, ad esempio, l’art. 1 introduce o ripropone alcune definizioni che potrebbero essere anche utili per qualificare giuridicamente le criptovalute in modo più specifico, però l’incipit della norma è chiaro nello stabilire che tali definizioni operano “agli effetti della legge penale”.

In questa prospettiva, è molto utile l’introduzione del concetto di “strumento di pagamento diverso dai contanti” che alla lettera a), viene definita come “un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all’utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali”. Ed analogamente, lo è anche la definizione di “mezzo di scambio digitale” che viene riferita tanto a “qualsiasi moneta elettronica” (così come viene definita dalla legge) quanto alla valuta virtuale.

La definizione di criptovalute nel decreto frodi

Quanto al concetto di valuta virtuale, esso viene riproposto nella definizione contenuta alla lett. d) in termini analoghi a quelli già proposti nell’ambito della normativa antiriciclaggio. E quindi, come rappresentazione di valore digitale non emessa né garantita da banche centrali o enti pubblici, non necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio.

La definizione, tuttavia, reca una importante differenza laddove si precisa espressamente che la valuta virtuale “non possiede lo status giuridico di valuta o denaro”.

Se tale ultima definizione fosse pacificamente applicabile anche in ambito fiscale, questo cambierebbe un bel po’ di carte in tavola.

La tesi del fisco italiano secondo cui le plusvalenze da criptovalute costituiscono reddito da tassare, infatti, si regge sul presupposto che le criptovalute vadano assimilate a valute estere e questo presupposto è sempre meno sostenibile se si ammette che per legge le valute virtuali non posseggono lo status giuridico di valuta.

Il punto però è che, come si è detto, le definizioni contenute nell’art. 1 D.Lgs. 184/2021, per espressa previsione della norma, sono dettate ai soli fini penali. Non che questo costituisca necessariamente una barriera assoluta ed insormontabile: per fare un esempio, infatti, laddove al fisco ha fatto comodo, disposizioni esplicitamente dettate ai soli fini della normativa antiriciclaggio sono state tranquillamente traslate, per osmosi interpretativa, anche in ambito fiscale.

Questo nuovo tassello, quindi, potrebbe assumere un ruolo significativo nella composizione del complesso puzzle del quadro normativo applicabile alle criptovalute.

A parte la questione delle definizioni, il punto centrale del decreto riguarda l’introduzione di specifiche figure di reato legate all’utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal contante e il suo inserimento nella lista dei reati da cui discende una responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti, come regolamentata dal D.Lgs. 231/2001.

I contenuti del decreto

Il decreto, infatti, modifica significativamente l’art. 493 ter del codice penale, ampliando la portata dell’indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, e introduce ex novo una figura di reato con l’art. 493 quater, inteso a colpire la detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici funzionali a questo tipo di indebito utilizzo o di falsificazione.

Inoltre, viene ampiamente modificato l’art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001, con un inasprimento delle sanzioni amministrative a carico della società o ente.

Ora, questa nuova normativa risponde alla necessità di stabilire regole adeguate alla rapida evoluzione di tecnologie e metodi nel mondo dei mezzi di pagamento, che implica anche una corrispondente evoluzione delle frodi e delle condotte criminali.

D’altro canto, lo sforzo includere tra condotte penalmente sanzionate, anche quelle che implichino un utilizzo fraudolento di criptovalute, o di valute virtuali, costituisce comunque un segnale positivo, poiché si tratta di un passo ulteriore nel percorso di progressivo sdoganamento di questi asset digitali anche nel mondo giuridico.

Resta da capire se con questo verrà anche l’effettiva comprensione del fenomeno o se lo scopo ultimo sarà solo quello di incanalarlo e tenerlo sotto controllo.

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