“Ad oggi non esiste una legge ad hoc rispetto all’inquadramento fiscale degli NFT– spiega Carlo Alberto Micheli, Avvocato e Dottore Commercialista – le regole cambiano a seconda di tre casi specifici. Se compro un NFT per collezionarlo e lo rivendo dopo un lasso di tempo, non è prevista tassazione perché si tratta di un’operazione di diletto. Mentre, se nell’arco dell’anno compro e rivendo più NFT, i redditi generati sarebbero da riportare a tassazione tra i ricavi commerciali occasionali, con applicazione dell’aliquota Irpef e gestione separata Inps. Se invece creo NFT, ovvero avvio un sistema organizzato per la loro compravendita, si configurerebbe un’attività di natura commerciale, o artigianale nel caso della creazione, con obbligo di apertura della partita iva. I ricavi cioè sono assoggettati a reddito di impresa”.
E’ utile inoltre ricordare che gli NFT non vanno confusi con le monete virtuali. Gli NFT sono risorse digitali uniche che non possono essere replicate o sostituite con un altro NFT, e si differenziano dalle monete virtuali che sono invece fungibili e scambiabili. Condividono però la stessa tecnologia essendo complementari nello scambio
“Quando parliamo di tassazione sugli NFT, è importante prestare attenzione all’acquisto dei Non Fungible Token – prosegue Micheli – tale acquisto avviene utilizzando monete virtuali come mezzo di scambio, di conseguenza, seguendo le tre impostazioni, l’acquisto configura un prelievo dai wallet di monete virtuali. E quando nei portafogli virtuali, incluse le chiavi privati, si ha una giacenza fiscale superiore a €51.645,69 per 7 giorni lavorativi consecutivi al tasso di cambio di inizio anno (1 Gennaio), i prelievi sono assimilati alla tassazione delle plusvalenze, e quindi 26%. Vale a dire, il mio acquisto di NFT, considerati nelle tre impostazioni menzionate quali beni digitali, è alla stregua di un prelievo con conseguente applicazione del 26% all’importo del mio acquisto”.
E’ proprio per questa incongruenza che porterebbe a tassazione valori di fatto non realizzati o meramente presunti, che si è ipotizzato un ulteriore inquadramento degli NFT considerandoli quindi veri e propri strumenti finanziari. In questo ultimo caso è fatto obbligo al contribuente di conservare idonea documentazione attestante la natura delle operazioni, e la provenienza del denaro con il quale sono stati effettuati gli acquisti e fare un corretto monitoraggio con un conseguente quadro RW dedicato esclusivamente agli NFT.
“Per le tasse, come già detto, sarà necessario il pagamento dell’imposta sostitutiva al 26% sui differenziali positivi ottenuti, senza considerare la giacenza” conclude Micheli.