Criptovalute, ecco i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha fornito un quadro completo del regime fiscale delle criptovalute, sopperendo così, all’inerzia del legislatore, come riportato da Il Sole 24 Ore.

Nel dettaglio, l’amministrazione finanziaria ha illustrato il trattamento della detenzione di valute virtuali da parte delle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali al di fuori dall’attività d’impresa con riferimento alla qualificazione dei redditi da assoggettare a tassazione agli obblighi di monitoraggio fiscale.

Ai fini delle imposte sul reddito, alle operazioni in valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano quelle in valute tradizionali; Di conseguenza, le criptovalute devono sempre essere indicate nel quadro RW ad eccezione del caso in cui queste siano detenute in wallet intrattenuti presso una società italiana che presta servizi relativi a cripto-attività.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi, le cessioni a pronti e i prelievi di valute virtuali generano plusvalenze e minusvalenze da indicare nel quadro RT della dichiarazione nei periodi d’imposta in cui la giacenza dei portafogli elettronici (ma si dovrebbero comprendere anche i conti e depositi in valute tradizionali) complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui.

Il reddito imponibile è dato dalla differenza fra l’importo ceduto o prelevato, convertito al cambio del giorno dell’operazione, e lo stesso importo convertito al cambio del giorno dell’acquisto, utilizzando il Lifo come criterio di flusso.

Attenzione: non solo la conversione di una valuta virtuale in una a corso legale e viceversa rileva ai fini del capital gain, ma anche la conversione fra valute virtuali, comunque a condizione che sia superata la soglia di giacenza di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui.

Le cessioni a termine di valute virtuali sono, invece, sempre rilevanti ai fini del capital gain. La risposta 788/2021 precisa che il prelievo dai wallet è equiparato a una cessione a titolo oneroso. Basandosi sull’assimilazione alle valute tradizionali si dovrebbe quindi concludere che il trasferimento fra custodial wallet non rileva ai fini del capital gain, mentre il trasferimento da un custodial wallet a non custodial wallet deve essere considerato «prelievo» e quindi essere assimilato a cessione.

 

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