Criptovalute: ecco il disegno di legge sulla tassazione in Italia

È stato varato il nuovo disegno di legge per il bilancio dello Stato italiano del 2023 che regolerà il trattamento delle tasse sulle criptovalute. Certo, si tratta ancora solo di un disegno di legge che deve ancora venire approvato dal Parlamento, ma se ne conosce già il testo, come riportato da Cryptonomist.ch.

L’articolo 30 di questo disegno di legge è intitolato “Tassazione delle operazioni su cripto-attività”.  Con il termine “cripto-attività” si intendono i crypto asset come Bitcoin, criptovalute, token NFT, eccetera.

Oltre all’articolo 30 ci sono anche altri articoli dedicati alle criptovalute: 31 (Valutazione cripto-attività), 32 (Rideterminazione del valore delle cripto-attività), 33 (Regolarizzazione delle cripto-attività) e 34 (Imposta di bollo sulle cripto-attività).

Il lungo articolo 30 sulla tassazione delle operazioni in crypto-asset equipara il regime fiscale a quello degli altri asset per cui erano già state emesse in passato esplicite regolamentazioni a riguardo.

Infatti, inserisce nell’articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi del 1986 le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività non inferiori complessivamente a euro [2.000]. 

Questo introduce una nuova soglia sotto la quale non si pagano tasse sulle eventuali plusvalenze ottenute con la compravendita di criptovalute, pari per ora a 2.000€. Non è tuttavia impossibile che tale soglia venga modificata in Parlamento.

Inoltre, il disegno di legge aggiunge che se le eventuali minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, sempre per importi superiori a 2.000€, l’eccedenza si può dedurre integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, non oltre il quarto anno.

Viene quindi anche introdotto, finalmente, lo scorporo delle minusvalenze dalle eventuali plusvalenze degli anni successivi.

Il disegno di legge afferma anche che per le cripto-attività la dichiarazione sostitutiva non è ammessa.

Per il calcolo di plusvalenze e minusvalenze afferma che, nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività appartenenti a categorie omogenee, si deve assumere come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività.

Invece, per quanto riguarda le vendite, specifica che si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività a rapporti di custodia o amministrazione intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione.

Quindi le eventuali plusvalenze si dovranno rilevare non solo quando effettivamente si vendono i token incassando euro, ma anche quando le si cede a terzi, ad esempio per la custodia.

Infatti, aggiunge che il conferimento di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività in una gestione per la quale sia stata esercitata l’opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni. Pertanto in caso di conferimento ad un gestore dovrebbe essere questo ad occuparsi della tassazione sulle eventuali plusvalenze.

La custodia e la dichiarazione di possesso

Per quanto riguarda la mera custodia, il decreto legge afferma che, in deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d’imposta a prescindere dall’imputazione al conto economico. Quindi viene esplicitato che sono tassate solo le eventuali plusvalenze dovute a cessione.

Inoltre, in merito alla dichiarazione di possesso, viene specificato che coloro che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati, possono presentare una dichiarazione che sarà approvata con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con la quale far emergere tali attività.

Si tratta pertanto di una regolarizzazione del passato.

Le conferme e le novità

La principale conferma è che il disegno di legge non introduce alcuna nuova tassa, ma si limita finalmente a specificare esplicitamente che anche alle criptovalute si applicano le norme fiscali già esistenti.

L’altra conferma è che non si pagano le tasse sulla mera custodia delle criptovalute, e che il possesso va inserito nella dichiarazione dei redditi.

Le principali novità sono la soglia dei 2.000 euro di plusvalenze sotto le quali non si pagano tasse,  l’aliquota sul capital gain al 14% per l’emersione dei redditi precedentemente non dichiarati ed il fatto che vengono considerate cessioni anche i conferimenti a terzi senza vere e proprie vendite. Quindi se ad esempio si spostano fondi da un wallet privato ad un exchange a questo punto sembrerebbe che l’exchange stesso debba incaricarsi di detrarre dall’importo versato le tasse sulle eventuali plusvalenze.

Su questo punto saranno probabilmente necessari altri chiarimenti. L’altra novità è la regolarizzazione del passato fino al 31 dicembre 2021.

 

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!