Lehman, ad aprile la crisi era già una certezza

Non sono prive di fondamento le pretese nei confronti degli intermediari da parte degli investitori che hanno acquistato bond Lehman negli ultimi 6-8 mesi. Anche perché tra febbraio e marzo la Sec aveva avviato controlli su trader che speculavano sul titolo della banca, mettendo in discussione la stabilità finanziaria dell’ex-colosso americano. E tra aprile e maggio il default era prevedibile e, quasi, certo.

“Il nostro studio legale è stato incaricato di svolgere indagini in questo senso – spiega a Bluerating l’avvocato Carlo Esini dello studio associato Esini, Esini & Da Villa – Grazie all’aiuto di Marco Delzio di Martingale Risk ltd (una società londinese che opera anche in Italia), sta emergendo che probabilmente esistevano indicatori disponibili sul mercato della crisi imminente. Martingale ha verificato, attraverso un suo sistema di analisi proprietario, come si potesse calcolare un’allarmante probabilità di default  almeno 4 mesi prima, osservando l’andamento dei prezzi dei CDS sulle obbligazioni senior e della volatilità implicita delle opzioni put sul titolo”.

Se queste conclusioni saranno confermate, non solo sarà evidente la responsabilità delle società di rating, “che per mestiere dovrebbero fare proprio questo”, ma si potrebbe “ritenere una qualche responsabilità anche in capo agli intermediari che hanno collocato i bond – precisa Esini – In particolare sono sicuramente da valutare le vendite di obbligazioni in contropartita diretta da maggio in poi”. E, secondo i dati della Federconsumatori, indicati su diversi quotidiani, quello è stato uno dei periodi di maggiori sottoscrizioni.


I principali rischi “legali” non riguardano, però, i singoli promotori finanziari, bensì le società. “Il pf ha l’obbligo di informare, ma non è certo tenuto a una diligenza maggiore del suo mandante, ovvero dell’intermediario – spiega l’avvocato – Su quest’ultimo grava invece l’obbligo pieno di conoscenza del prodotto che colloca e dell’emittente e, conseguentemente, di fornire al pf l’informativa necessaria per un corretto rapporto con il cliente”.

In soccorso ai singoli professionisti giunge un decreto del 2006 (22/11/2006) della corte d’appello di Milano e relativo al caso Area Banca. “Il decreto in questione – continua Esini – ha confermato una sanzione irrogata da Consob agli ex vertici Area Banca in relazione al collocamento di bonds high yeld (Viatel etc…) per la mancata conoscenza delle obbligazioni distribuite. Quella decisione è interessante perché afferma un obbligo di informativa del collocatore autonomo che non può essere semplicemente assolto fidando sulle informazioni dei providers esterni (nel caso di specie è stato ritenuto irrilevante il fatto che  Morgan Stanley aveva fornito alla banca attività di segnalazione e consulenza sui titoli)” e di riflesso scagiona i singoli pf, che pagheranno soprattutto un prezzo di immagine e fidelizzazione della clientela, ma non saranno (molto probabilmente) punibili da un punto di vista legale.

E sul fronte polizze? “Quanto alle polizze – risponde Esini – le pretese sono strettamente legate alla regolarità dei prospetti informativi: ne stiamo esaminando decine, ma non è sempre facile trovarli on line presso il sito delle compagnie dove, per legge, dovrebbero stare”.

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