Bail in e risparmio, il groviglio normativo sulla liquidità

A cura di Paolo Galvani, Presidente e Co-Founder di Moneyfarm

La Banca d’Italia ha fatto recentemente chiarezza attraverso una nota: la liquidità versata nell’ambito di servizi di gestione patrimoniale offerti da Società di Gestione del Risparmio (Sgr) e Società di Intermediazione Finanziaria (Sim) o da intermediari ex articolo 106 TUB sono garantite in caso la banca depositaria vada in risoluzione, attivando la procedura di bail in. Lo stesso non vale per la liquidità gestita da banche autorizzate nell’ambito da servizi analoghi. Garantita è inoltre la liquidità depositata da fondi comuni di investimento, mentre priva di tutela è quella sottostante di Sicaf e Sicav e fondi pensione.

L’interpretazione di Via Nazionale era stata sollecitata da Assogestioni per chiedere delucidazioni riguardo le conseguenze del nuovo regime in vigore per quanto riguarda la gestione delle crisi bancarie.

La logica applicata da Palazzo Koch è frutto di un’interpretazione molto rigorosa della norma sulle risoluzioni bancarie e della sua interazione con altre norme, in particolare il Testo Unico della Finanza (TUF). Fattore discriminante, che giustifica la differenza nelle garanzie, è la caratteristica di segregazione patrimoniale che si applica alla liquidità degli investimenti in fondi comuni e a gestioni offerte da operatori terzi, stabilita rispettivamente dagli articoli 36 e 22 del TUF.

La Banca d’Italia sostiene che non siano assoggettabili alla procedura di bail in la parte liquida degli investimenti che il risparmiatore affida a una SGR e quest’ultima deposita in una banca soggetta a risoluzione. Al contrario, non sono garantite le passività aventi a oggetto le somme ricevute da banche abilitate nella prestazione di servizi in gestione, dal momento che esse non beneficiano della separazione patrimoniale. In questa circostanza il bail in si applica anche se la banca abbia affidato le passività a un depositario terzo che finisca in risoluzione.

Per quanto riguarda la liquidità relativa a un investimento in Fondi Comuni, questa è da ritenersi al riparo dal bail in in caso di risoluzione della banca depositaria. Lo stesso non si può dire per quanto riguarda fondi pensione, Sicav e Sicaf. Bankitalia ha infine rilevato che la protezione dell’articolo 22 sarebbe applicabile anche alle risorse dei fondi pensione affidate in gestione convenzionata (ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del D.lgs. n. 252 del 2005) nella misura in cui l’attività del gestore fosse riconducibile al servizio di gestione di portafogli e gestione del risparmio (art. 6, comma 1, lettere a e c).

La nota di Banca d’Italia offre alcuni spunti interessanti. La grande liquidità che il sistema del risparmio immette nel sistema bancario necessita di essere regolata da norme certe e comprensibili, soprattutto in questo periodo. La complessità della legislazione, frutto dell’interazione tra fonti di vario livello, dimostra quanta strada ci sia ancora da fare e quanto sia importante rivolgersi a dei professionisti quando si decide di investire. Il risparmiatore si trova spesso nella posizione di non poter valutare correttamente tutti i fattori di rischio legati ai suoi investimenti.

Per quanto riguarda il merito della nota, è evidente che ci troviamo di fronte a una disparità di trattamento (che svantaggia fondi pensione, Sicav e Sicaf) che sembra causata principalmente da un’interazione tra norme non armoniosa piuttosto che da una precisa volontà del legislatore. In questo senso, come Moneyfarm, ci sentiamo di condividere l’invito di Banca d’Italia a verificare le ragioni che hanno determinato l’attuale situazione e considerare eventualmente un intervento per risanare questa disparità.

Questo perché valutiamo in senso positivo qualsiasi garanzia aggiuntiva che vada ad aumentare la sicurezza degli investitori. Crediamo anche che la concorrenza nel nostro settore si debba giocare sulla qualità del servizio offerto.

È però importante che i risparmiatori abbiano piena consapevolezza della situazione. Solo in questo modo potranno scegliere in autonomia tra i vari servizi, tenendo in considerazione il rischio associato agli istituti attraverso i quali decidono di investire i propri risparmi.

Non bisogna creare allarmismi non necessari. La liquidità è una parte spesso marginale delle somme investite e le risoluzioni bancarie non sono eventi che accadono da un giorno all’altro. In questo senso, i gestori competenti hanno le possibilità di vigilare e di prendere le dovute precauzioni. Non si può però negare che ad oggi affidarsi a una SGR per un servizio di gestione sia un modo per mettere il proprio patrimonio a riparo da qualsiasi rischio bancario.

 

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