Consulenti finanziari, training class: cosa sapete dell’abuso di informazioni privilegiate?

RISPOSTA “B” – La risposta esatta alla domanda pubblicata ieri, a proposito dei contratti di apertura di credito, era quella contraddistinta dalla lettera B. La riproponiamo qui di seguito.

 

Ai sensi dell’articolo 117-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la commissione onnicomprensiva prevista per i contratti di apertura di credito:

A: può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente solo se il prestito ha una durata superiore ai 12 mesi
B: è calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento
C: è calcolata in maniera direttamente proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e inversamente proporzionale rispetto alla durata dell’affidamento
D: può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente solo se l’ammontare del prestito è superiore ai 50.000 euro

NUOVO QUESITO – La domanda di oggi nell’ambito della nostra training class dedicata alla formazione dei consulenti finanziari riguarda l’abuso di informazioni privilegiate. Mettetevi alla prova e tornate domani a verificare la risposta.

Il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato:

A: è reso disponibile in forma gratuita presso tutte le sedi e le dipendenze dell’intermediario coinvolto
B: è reso noto al pubblico su almeno un quotidiano nazionale, a spese dell’intermediario presso cui il soggetto destinatario del provvedimento ha prestato la propria attività lavorativa
C: è pubblicato per estratto nel Bollettino della Consob
D: è pubblicato su almeno due quotidiani, uno economico, a diffusione nazionale

 

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