La nuova consulenza? Un work-in-progress

Ai clienti o potenziali clienti sono fornite tempestivamente informazioni d’investimento e i relativi servizi, gli strumenti finanziari e le strategie d’investimento proposte, le sedi di esecuzione e tutti i costi e gli oneri relativi”. L’articolo 24 paragrafo 4 della Mifid
2 è quello che fornisce ai produttori di servizi finanziari e ai distributori, anzitutto i consulenti finanziari che lavorano in banche o reti, i principi generali dell’informativa su costi e oneri da comunicare al cliente.

Vale la pena soffermarsi sui tre punti successivi per rilevare anzitutto che le informazioni devono riguardare “tutti i costi e gli oneri connessi, devono comprendere informazioni relative sia
ai servizi d’investimento che ai servizi accessori, anche sul costo eventuale della consulenza, ove rilevante, sul costo dello strumento finanziario raccomandato o offerto in vendita al cliente e sulle modalità di pagamento di quest’ultimo, includendo anche eventuali pagamenti a terzi”,
i cosiddetti incentivi. Tutte le informazioni “devono essere presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica.
Tali informazioni sono fornite al cliente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell’investimento”. Inoltre “le informazioni sono fornite in una forma comprensibile, in modo che i clienti
o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio d’investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti nonché i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia d’investimento con cognizione di causa”.

Il regolamento delegato della direttiva europea, entrata in vigore lo scorso 3 gennaio, chiarisce poi che il processo d’informazione al cliente ha una fase ex ante e una fase ex post: significa cioè che il servizio d’investimento non si chiude con la vendita del prodotto-servizio, ma continua anche dopo. L’articolo 50 dello stesso regolamento infatti recita che le imprese d’investimento, qualora abbiano raccomandato o offerto in vendita uno o più strumenti finanziari o abbiano fornito al cliente il Kid Priips/Kid Ucits relativo a tali strumenti, “gli forniscono annualmente informazioni ex post su tutti i costi e gli oneri relativi… in forma personalizzata”. Quindi prima e dopo le informazioni devono: illustrare l’effetto del totale dei costi sul rendimento, compresi tutti i picchi anticipati o le fluttuazioni nei costi”. Ecco perché Mifid 2 segna davvero una rivoluzione nel modo stesso di concepire la consulenza finanziaria che non può e non deve più limitarsi al mero collocamento, ma costruisce assieme al cliente un work-in-progress di consapevolezza di tutte le fasi dell’investimento. In questo senso la nuova direttiva, sebbene in linea di continuità con la precedente, amplifica di fatto il campo d’azione e innalza i presidi di tutela. Quanti consulenti finanziari italiani se ne rendono davvero conto?

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