Arte, diamanti e rischio

La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Napoli, a sostegno di una robusta sanzione Consob (oltre un milione) a carico di operatori finanziari in opere d’arte. L’operazione proposta tramite offerta al pubblico (questa la ragione della sanzione) è semplice, anche se complicata da emissioni obbligazionarie e altri aspetti. Lo schema prevede la vendita di opere d’arte a “sconto” e la possibilità per l’acquirente di rivenderle a prezzo pieno al venditore. In breve una vendita con annessa un’opzione put per la restituzione del bene e il realizzo di un utile predeterminato. La Consob e anche i giudici hanno classificato lo sconto (antici- pato) come il prodotto dell’operazione. L’operazione così strutturata diviene un contratto finanziario e può rientrare nella definizione di strumento finanziario. La decisione della Consob ricalca un’analoga sanzione (confermata anch’essa in Cassazione) comminata anni prima, quando un simile schema era stato adottato per la compravendita di diamanti. In quel caso però non si trattava di usufruire di uno sconto iniziale, bensì si prevedeva il pagamento a favore dell’acquirente rivenditore di un “diritto di custodia” che diveniva il prodotto dell’operazione finanziaria. È importante aver stabilito che un semplice contratto di compravendita con sconto o diritti di custodia o altre forme di “remunerazione” del capitale investito è uno strumento finanziario anche se inusuale. È invece interessante notare come entrambe le sentenze della Cassazione, sia quella del 2013 sui diamanti, sia quella più recente sul- le opere d’arte, pongono l’accento sul concetto di rischio che deve essere (e in effetti è) sempre presente in ambito di contratti e di strumenti finanziari. In particolare la Cassazione si sofferma sul rischio emittente, che, no alle recenti vicende bancarie, era molto sottovalutato dagli esperti e sconosciuto ai non esperti, che si limitavano a considerare il solo rischio dello strumento.
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