Segreto d’ufficio, the end

Uno/due formidabile della Cedu (la Corte europea dei diritti dell’uomo) sul segreto professionale o, più propriamente, sul segreto d’ufficio. In due sentenze, emesse nello stesso giorno, ha stabilito due cose importanti: il diritto di accedere agli atti delle autorità di vigilanza non solo di chi abbia in essere una causa, ma anche di chi stia valutando se intentare una causa (caso italiano di Bni), e la possibilità di accedere (con equilibrata decisione di un giudice) ad atti coperti dal segreto d’ufficio da parte di chi sia sottoposto a un procedimento sanzionatorio di natura amministrativa. Questa seconda decisione riguarda il caso Madoff. Sono due piccole crepe nel muro che le autorità hanno sempre opposto a chi chiedeva di conoscere i documenti posti alla base di procedimenti sanzionatori che potevano concludersi con sanzioni gravi, quali l’interdizione dalla propria attività. È facile immaginare le conseguenze di due decisioni simili in Italia, specie in relazione alle vicende bancarie. Da un lato i risparmiatori/investitori richiederanno alla autorità bancaria la documentazione di vigilanza delle banche liquidate o risolte per valutare l’opportunità d’instaurare un giudizio vincente (contro chi non è chiarissimo); d’altra parte, vi saranno quanti, sottoposti a procedimenti sanzionatori piuttosto pesanti, vorranno conoscere (giustamente) la documentazione a loro carico o comunque che ha portato l’autorità a sollevare le accuse. Probabilmente le nostre autorità non sono ancora preparate alla totale trasparenza dei loro archivi, ma la strada tracciata è quella e appare difficile una retromarcia.

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