LIBRARY | TFR: cos’è, a chi spetta e come si calcola. Ecco le regole INPS

Dopo aver analizzato cosa sono e come funzionano la tredicesima e la quattordicesima, è il momento di soffermarsi su un altro tipo di compenso che viene corrisposto al lavoratore: il TFR, ossia il Trattamento di Fine Rapporto. Come evidenzia l’INPS, il TFR è una somma di denaro che viene erogata ai lavoratori dipendenti, quindi con un contratto di lavoro subordinato, nel momento in cui (come dice lo stesso acronimo) conclude il suo rapporto di lavoro. 

È importante sottolineare, come dichiara l’INPS, che il TFR viene corrisposto al dipendente per qualsiasi motivo che ha portato alla cessazione del rapporto di lavoro: licenziamento, dimissioni o raggiungimento dell’età della pensione. Il trattamento di fine rapporto, può essere quindi considerato quasi come uno “stipendio” posticipato e calcolato per quote annuali.

A chi spetta il TFR

Come abbiamo già anticipato, come nel caso della tredicesima e della quattordicesima, l’INPS specifica che il TFR spetta ai lavoratori dipendenti che sono assunti con questi tipi di contratti:

  • contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000, eccetto le categorie cosiddette “non contrattualizzate”;
  • contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30 maggio 2000 e della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese;
  • contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e che aderisce a un fondo di previdenza complementare (il passaggio al TFR è automatico).

Se il rapporto di lavoro a tempo determinato decorre da una data precedente al 2 giugno 1999 fino al 30 maggio 2000 (data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999), si attua in ogni caso l’iscrizione a un Trattamento di Fine Servizio ( TFS), che comprende l’indennità di buonuscita e il premio di servizio, poiché pari o superiore all’anno continuativo. 

Come si calcola il Trattamento di Fine Rapporto

Se calcolare la tredicesima e la quattordicesima è abbastanza semplice, lo stesso non si può dire per il Trattamento di Fine Rapporto. Per calcolare il TFR bisogna infatti dividere lo stipendio lordo annuale per 13,5. Ma non è tutto. 

L’importo accumulato progressivamente, eccetto quello dell’anno, viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno con un tasso fisso dell’1,5% più il 75% dell’aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo (inflazione) rilevato per l’anno precedente.

Facciamo un esempio pratico: se Tizio (lavoratore dipendente) viene assunto l’1 gennaio con uno stipendio annuo lordo di 30.000 euro. Al 31 dicembre il calcolo per l’accantonamento del suo TFR sarà: 30.000 euro: 13,5 = 2.222,22 euro (TFR al termine del primo anno di lavoro).

Al 31 dicembre dell’anno successivo, si procederà nuovamente al calcolo. Ipotizzando che Tizio abbia percepito lo stesso stipendio e che l’aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo, rispetto all’anno precedente, sia stato dell’1%, andiamo a vedere che succede:

Quota annua: 3.000 euro: 13,5 = 2.222,22 euro

Rivalutazione: 2.222,22 x 2,25% (1,5% + 0,75% ) = 49,99 euro

Totale accantonamento TFR= 2.222,22 +2.222,22+ 49,99 = 4.494,43 euro

È importante evidenziare che il TFR è soggetto a una tassazione separata (cioè senza cumularsi con le imposte sul reddito). Proprio per questo la somma totale è assoggettata ad un particolare trattamento fiscale.

Come funziona il pagamento del TFR 

Come evidenzia l’INPS, il pagamento del TFR è corrisposto come segue: (in base all’articolo 1, comma 484, legge 27 dicembre 2013, n. 147):

  • in unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
  • in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all’importo residuo);
  • in tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In questo caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari all’importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.

Il TFR è corrisposto d’ufficio, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione. Il modello TFR1 è compilato a cura dell’ente o amministrazione di appartenenza. 

Tuttavia c’è da sottolineare un aspetto: il lavoratore ha la possibilità, entro sei mesi dall’assunzione, di scegliere tra due opzioni:

  • lasciare il proprio TFR in azienda (in questo caso verrà liquidato e tassato ad ogni cambio di lavoro)
  • destinare il proprio TFR maturando alla previdenza complementare

Se dovesse scegliere questa seconda opzione, il TFR non verrà liquidato in caso di cambio di lavoro, ma continuerà ad essere gestito dal fondo pensione, generando rendimenti. E per molti è proprio questa la soluzione più vantaggiosa

L’anticipo del TFR

È importante poi specificare, che in caso di necessità è possibile ottenere un anticipo sul TFR maturato. La richiesta di anticipo però deve essere formulata per iscritto e deve essere giustificata dalla necessità di:

  • eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  • acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o ristrutturazione straordinaria della casa di proprietà;
  • congedi per astensione facoltativa di maternità, formazione e formazione continua anche aziendale.

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