L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa (ADR) delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
Rappresenta un’opportunità più semplice, rapida ed economica rispetto a quella offerta dal giudice ordinario.
Il procedimento si svolge in forma scritta e non è necessaria l’assistenza di un avvocato.
L’ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia.
Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti come quelle del giudice ma, se l’intermediario non le rispetta, la notizia del loro inadempimento è resa pubblica.
Il cliente può ricorrere all’ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all’intermediario. Se la decisione dell’ABF è ritenuta non soddisfacente, il cliente, l’intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice.
L’ABF si articola sul territorio nazionale in sette Collegi: Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino. La composizione di ciascun Collegio assicura che siano rappresentati gli interessi dei diversi soggetti coinvolti.
In ciascun Collegio l’Organo decidente è composto da cinque membri:
- il Presidente e due membri sono scelti dalla Banca d’Italia;
- un membro è designato dalle associazioni degli intermediari;
- un membro è designato dalle associazioni che rappresentano i clienti (imprese e consumatori).
Il Presidente resta in carica per cinque anni e gli altri membri per tre anni; il mandato è rinnovabile una sola volta. Tutti i componenti devono possedere requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza.
L’attività di segreteria tecnica per ciascun Collegio è svolta da personale della Banca d’Italia.
Le sette segreterie tecniche hanno il compito di:
- ricevere ed esaminare il ricorso, verificando in primo luogo che sia completo, regolare e presentato nei termini;
- ricevere la documentazione fornita dalle parti, compresa quella relativa al reclamo presentato all’intermediario;
- se necessario, chiedere al cliente di regolarizzare il ricorso;
- se necessario per la decisione, chiedere alle parti ulteriori elementi;
- curare le comunicazioni alle parti relative alla procedura di ricorso.