Decreto Rilancio, si attende pubblicazione
E’ una delle misure più attese tra le tante previste dal Decreto Rilancio, documento che peraltro a due giorni dall’annunciata approvazione da parte del Consiglio dei ministri non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, senza neppure alcuna indicazione di quando ciò potrà avvenire. Ciò detto, ma confidando che le indicazioni fornite da quelle che allo stato deve intendersi ancora come una bozza e non un documento definitivo, l’ecobonus 110 per cento è sicuramente la misura su cui maggiormente gli italiani cercano informazioni in queste ore.
Ecobonus 110 per cento: di che si tratta?
L’ecobonus 110 per cento consiste in una detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico (da questo punto di vista si tratta dunque anche di un “sismabonus”). Nessuna anticipazione in denaro, dunque, ma possibilità di detrarre le spese che si saranno sostenute tra il primo luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, in misura più che totale, nell’arco dei 5 anni successivi. Potranno usufruire dell’ecobonus 110 per cento condomini, istituti autonomi case popolari e, nel caso di lavori eseguiti su singoli appartamenti, persone fisiche fuori dall’esercizio di attività di impresa.
Ammissibili tre tipologie di spese
Le spese ammissibili sono quelle legate a tre tipologie di lavori di ristrutturazione. Anzitutto l’isolamento termico di superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per almeno un quarto della superficie (cosiddetto “cappotto termico”). Il limite è di 60mila euro per ogni unità abitativa. Poi la sostituzione della caldaia con impianti centralizzati a condensazione. In questo caso il limite è di 30mila euro per unità abitativa. Infine la sostituzione della caldaia con impianti centralizzati per unità unifamiliari. Anche in questo caso il limite è di 30mila euro (comprese le spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito). L’ecobonus 110 per cento vale anche se i lavori fossero associati all’installazione di un impianto fotovoltaico.
Ecobonus 110 per cento non vale per lavori minori
Non vale l’ecobonus 110 per cento nel caso di spese quali sostituzione di infissi, finestre, tende da sole, condizionatori o serramenti, per le quali restano le detrazioni già in vigore ossia gli ecobonus dal 50 al 65 per cento. Tuttavia se queste spese sono sostenute congiuntamente a uno degli interventi di cui sopra la detrazione può salire al 110 per cento anche per esse, purché si rimanga nei limiti sopra ricordati. Condizione necessaria per ottenere l’ecobonus 110 per cento è che i lavori consentano all’edificio di ottenere un miglioramento di almeno due classi energetiche.
Cessione di credito consentirà lavori a costo zero
L’ecobonous dovrebbe valere nel caso di interventi “maggiori” nei condomini per tutte le abitazioni che lo compongono, siano prime o seconde case. Non dovrebbe valere nel caso di una seconda casa che sia unità unifamiliare o nel caso di interventi “minori” sia pure associati a interventi strutturali. In alternativa alla fruizione delle previste detrazioni sul reddito, i cittadini potranno cedere il credito maturato a intermediari finanziari o all’impresa che effettuerà i lavori. In questo modo, secondo l’auspicio del governo, sarà possibile effettuare gli interventi praticamente a costo zero. Sempre, ovviamente, che i tassi restino vicino a zero e che l’anticipazione di un credito (perché di ciò si tratta) non comporti l’applicazione di un tasso complessivo superiore al 10 per cento (al momento oscilla attorno all’8,5%-9% per le banche italiane).