Ultimi dettagli per quanto riguarda il decreto attuativo per il pagamento del canone tv in bolletta. Ecco quello che serve sapere: dagli arretrati non pagati al cambio di società elettrica.
NO DUPLICAZIONE – Il vecchio bollettino Rai era intestato a un membro della famiglia diverso da quello che ha sottoscritto il contratto di fornitura elettrica e si possiedono seconde case? Niente paura. Non c’è alcun rischio di duplicazione del canone Rai. Questo perché i vecchi bollettini Rai non verranno più presi in considerazione, a fare fede sarà esclusivamente l’intestazione del contratto della luce solo per le abitazioni principali dove il contribuente ha fissato la propria residenza. E a quanto pare non bisogna preoccuparsi, in quanto ai fornitori di energia risulta sempre quando la bolletta è collegata al luogo di residenza effettiva.
NESSUN DISTACCO DELLA LUCE – In caso di arretrati non pagati, il recupero dell’evasione sarà a carico dell’Agenzia delle Entrate. Il fornitore dovrà fare solo un sollecito in via bonaria e non ci sarà distacco della luce in caso di mancato pagamento. Gli arretrati possono essere al massimo quelli degli ultimi 10 anni e in caso di pagamento parziale della bolletta la priorità andrà al saldo della quota per l’energia elettrica.
CAMBIO FORNITORE ELETTRICO – Il Ministero ha spiegato che il nuovo fornitore non è tenuto a conoscere il vissuto del nuovo cliente, quindi gli addebiterà le rate corrispondenti al periodo dal momento in cui ha stipulato il nuovo contratto.