Confermate le assunzioni agevolate anche per il prossimo anno. Ma in modo parziale. Il disegno di legge di Stabilità 2016 ha infatti prorogato lo sgravio contributivo per i datori di lavoro che intendono assumere nuovo personale nell'anno 2016 con una riduzione del 40% dell’agevolazione massima contributiva annua e una diminuzione della durata dell’incentivo, che passa da 36 mesi a 24 mesi.
IMPORTO MASSIMO – Il maxi-emendamento approvato dall'Aula del Senato, lascia integro il testo originario del Ddl, tuttavia l’importo massimo agevolabile passa dagli attuali 8.060 euro a 3.250 euro annui. Nell’arco dei 24 mesi lo sgravio vale complessivamente 6.500 euro, anziché i 24.180 euro se l’assunzione avvenisse entro fine anno. Data la convenienza, è facile presumere che ci sarà una corsa alla sgravio contributivo con le assunzione entro il 31 dicembre 2015 che farà aumentare i contratti a tempo indeterminato.
COME CAMBIANO LE AGEVOLAZIONI – Aldilà della durata e dell'importo, che di certo non sono elementi secondari, il disegno di legge di Stabilità 2016 non presenta ulteriori e sostanziali novità rispetto alla Legge di Stabilità 2015, art. 1 della L.n. 190/2014, rimane invariata la richiesta del codice autorizzativo “6Y” per le nuove assunzioni a tempo indeterminato dei datori di lavoro del settore privato e agricolo, restano esclusi i contratti di lavoro domestico e i contratti di apprendistato.
LE CONDIZIONI – Possono usufruire del seguente sgravio contributivo, i datori di lavoro che assumono i lavoratori che hanno le seguenti condizioni: l'agevolazione spetta a condizione che nei sei mesi precedenti l'assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato. Su questo punto il legislatore ha voluto escludere l'applicazione dell’esonero medesimo laddove, nell'arco di tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 (ottobre-dicembre 2015), il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo di sgravio ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.