Mutuo nullo se la banca non indica il Taeg

Attenzione al Taeg quando si chiede un mutuo alla banca. Una sentenza del Tribunale di Napoli ha affermato che il contratto di mutuo erogato dall’istituto di credito è nullo se non indica, nel proprio frontespizio (documento di sintesi), il Taeg (Isc, Indicatore sintetico di costo). Risultato? Il cliente non è più tenuto a restituire le somme del finanziamento che gli sono state prestate.

FIRMA DEL MUTUATARIO –Il giudice del Tribunale di Napoli ha precisato che se il contratto non presenta la firma della banca, ma solo quella del mutuatario è ugualmente valido. L’assenza della firma della banca non contrasta con l’obbligo previsto dalla legge di forma scritta del contratto. Si ritiene sufficiente la sottoscrizione del cliente e irrilevante la mancanza di quella della banca, in quanto soggetto predisponente il testo contrattuale.

MUTUO NULLO – Se però il frontespizio del contratto di mutuo non presenta l’indicazione percentuale del Taeg, come imposto dal Testo Unico Bancario, si va incontro a nullità. E non importa che siano presenti il tasso nominale, le spese di istruttoria e le altre indicazioni economiche. Serve l’Indicatore sintetico di costo. Il giudice ha infatti sottolineato che i singoli elementi non sono sufficienti, dal momento che il Taeg non può essere calcolato semplicemente sommando questi fattori.

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