DOMANDA. Ho letto la vostra risposta del 14 u.s. riguardo l'effettiva entrata in vigore della legge sull'usura (http://www.soldiweb.com/notizie/chi-ha-contratto-mutui-prima-del-1997-non-puo-avvalersi-della-legge-anti-usura). Il mio mutuo rientra nel periodo di "limbo" ed ho riscontrato un costo totale superiore a quello che ai tempi si poteva ottenere altrove. Come mai si applica per forza il regime precedente se la legge era comunque in vigore?
A.S., Bologna
RISPOSTA. Oltre che per la sentenza di Cassazione citata nell'articolo, il motivo risiede nel fatto che il caso del lettore rientra nel regime transitorio previsto dall'articolo 3 della legge 108/96 che prevede che "fino alla pubblicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 (le tabelle trimestrali dei tassi massimi. N.d.r.) è punito a norma dell'articolo 644, primo comma, del codice penale chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643 del codice penale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, da soggetto in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità". Bisogna, quindi, dimostrare che il mutuo fu erogato a condizioni ben peggiori rispetto alla media degli analoghi prodotti disponibili in quello stesso periodo e soprattutto dimostrare che il contraente il mutuo versava in condizioni di difficoltà, anche solo temporanea. Altrimenti non c’è modo di agire.
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