Agenzia delle Entrate: ecco le novità del regime dei minimi 2015

Via libera al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, ossia i “nuovi minimi”, anche per i contribuenti che hanno intrapreso una nuova attività di impresa, arte o professione a inizio anno, prima dell’entrata in vigore della norma che ha prorogato il regime. Lo stabilisce la risoluzione n.67/E dell’Agenzia delle Entrate.

RETROATTIVA – Secondo quanto fatto sapere dall’Agenzia, possono avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità anche i contribuenti che hanno iniziato una nuova attività nel 2015, prima dell’entrata in vigore del Dl n.192/2014, che – in deroga all’abrogazione prevista dalla legge di Stabilità – ha prorogato questa disciplina di favore. Una possibilità che resta aperta anche per chi non ha manifestato l’opzione al momento di iniziare l’attività: sarà possibile darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi 2016.

COME FARE – Secondo quanto è stato chiarito, chi ha iniziato un’attività nel 2015 può ancora avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità esteso a quest’anno dal decreto Milleproroghe (Dl n.192/2014). L’opzione è accessibile anche a coloro che hanno intrapreso l’attività nel 2015 prima dell’entrata in vigore della proroga: per esercitarla, potranno – entro 30 giorni dalla pubblicazione della risoluzione o entro la prima liquidazione Iva successiva, se la stessa scade dopo questo termine – apportare le opportune rettifiche dei documenti emessi con addebito dell’imposta. In particolare, per le operazioni attive potranno emettere nota di variazione per correggere l’attribuzione dell’Iva in rivalsa al cessionario o committente, che a sua volta sarà tenuto a registrare la nota di variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. Dovrà inoltre essere effettuata la variazione in aumento dell’Iva sugli acquisti detratta nel primo trimestre.

MODELLO DICHIARATIVO – Che succede a chi non ha indicato l’opzione? A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che coloro che intraprendono un’attività di impresa, arte e professione nel corso del 2015 e, avendone i requisiti, intendono accedere al regime fiscale di vantaggio, laddove non abbiano manifestato nel modello A/7 l’opzione, possono comunque avvalersene, dandone comunicazione, secondo le regole ordinarie, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2015 (da presentare nel 2016), allegando il modello relativo alle opzioni predisposto per la dichiarazione Iva.

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