18 maggio | Versamento della terza rata per i contribuenti Iva
Ci sarà la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi
I contribuenti Iva devono provvedere al versamento della terza rata dell’Iva relativa al 2014 risultante dalla dichiarazione annuale, con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione dei codici tributo:
– 6099 versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
– 1668 interessi pagamento dilazionato imposte erariali
I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di aprile (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta divenuta esigibile nel mese di marzo), utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:
6004 versamento Iva mensile aprile
I contribuenti Iva trimestrali ordinari (art. 74, comma 4, Dpr 633/72) e non ordinari, devono versare l’imposta relativa al primo trimestre (i secondi con la maggiorazione dell’1%), utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:
6031 versamento Iva trimestrale – 1° trimestre
I contribuenti Iva trimestrali che, in un contratto di subfornitura, hanno concordato per il pagamento un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione (art. 74, comma 5, Dpr 633/72), provvedono al versamento dell’imposta dovuta relativa al primo trimestre, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:
6724 subfornitura – Iva trimestrale – 1° trimestre
6720 subfornitura – Iva mensile – versamento cadenza trimestrale – 1° trimestre
Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, e le associazioni pro loco che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge 398/1991 devono effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva relativa al primo trimestre, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:
6031 versamento Iva trimestrale – 1° trimestre
I contibuenti Iva che hanno ricevuto le dichiarazioni d’intento rilasciate da esportatori abituali e gli intermediari abilitati devono provvedere all’invio telematico della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni per le quali le operazioni effettuate senza applicazione di imposta sono confluite nella liquidazione con scadenza 17 febbraio.
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